Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/69: Diritto d'esecuzione concernente la legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan) (ordinanza sulle competenze LPSan, ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie, ordinanza sul registro LPSan); revisioni parziali dell'ordinanza sulle professioni mediche, dell'ordinanza sul registro LPMed, dell'ordinanza sulle professioni psicologiche e dell'ordinanza sul registro LPPsi · 81 pagine

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3.5 Avamprogetto di revisione parziale dell’ordinanza sulle professioni mediche

3.5.1 Osservazioni contenutistiche generali

Punti principali dei pareri pervenuti

Dei cinque pareri pervenuti su questo avamprogetto di revisione, tre hanno criticato l’abbassamento dei requisiti relativi alle conoscenze linguistiche delle persone che esercitano una professione medica.

Osservazioni generali

Sette partecipanti (CVAM, IKOG-NOWZ, SCO GE, SCO VD, SCO VS, SIJNO, SOF) accolgono favorevolmente il fatto che l’adozione della LPSan abbia introdotto un’unificazione dell’obbligo di autorizzazione all’esercizio della professione a livello nazionale. Il fatto che la legislazione federale disciplini chiaramente le condizioni per esercitare un’attività sotto la propria responsabilità professionale consente una comparabilità e un coordinamento di tale attività in tutta la Svizzera. Il registro nazionale permette inoltre una verifica veloce e non burocratica. unimedsuisse approva le modifiche, dal momento che la revisione garantisce la parità di trattamento di tutte le professioni.

3.5.2 Osservazioni sui singoli articoli

3.5.2.1 Articolo 11 (Deroga relativa alle conoscenze linguistiche)

Nell’ottica della protezione dei pazienti, per il PSS e UniBE è assolutamente ingiustificato che siano autorizzate a esercitare una professione medica universitaria come la psicoterapia persone che non dispongono delle competenze linguistiche necessarie. AAV ritiene che il requisito minimo debba restare il livello B2. Per SGI e ChiroSuisse, l’avverbio «temporaneamente» è impreciso.

3.5.2.2 Articolo 14 (Esercizio della professione per i titolari di diplomi e titoli di perfezionamento rilasciati da Stati non membri dell’UE o dell’AELS)

AAV chiede di stralciare l’articolo poiché spalanca le porte delle professioni mediche a persone con un livello di qualità insufficiente.