Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/70: Revisione della legge sull'approvvigionamento elettrico (apertura completa del mercato elettrico, riserva di stoccaggio e modernizzazione della regolazione della rete) · 99 pagine

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elevata. In particolare per i consumatori finali di immobili utilizzati tutto l’anno senza misurazione della potenza la componente di lavoro minima (ct./kWh) diminuisce dal 70 al 50 per cento.

Non vi sono disposizioni concrete per la tariffa di lavoro minima di un consumatore finale presso il quale è installato un dispositivo di misurazione della potenza. Tuttavia le tariffe per l’utilizzazione della rete devono essere fissate in modo che i clienti in regime di consumo proprio con un consumo annuo inferiore a 50 MWh non debbano sostenere complessivamente più costi di rete di quanti ne sosterrebbero con una tariffa di lavoro minima pari al 50 per cento. In questo caso si tiene in debito conto la redditività delle soluzioni basate sul consumo proprio. Grazie a questo adeguamento la componente legata alla potenza nella tariffa per l’utilizzazione della rete può essere strutturata in maniera più globale e soprattutto differenziata a seconda della fascia oraria, ossia dinamica. In questo contesto va osservata l’interazione con le flessibilità nella rete (e quindi anche con il comportamento dei clienti in regime di consumo proprio): anche le flessibilità a livello di carico e di produzione possono essere sfruttate per evitare un ampliamento fisico sovradimensionato della rete.

Una componente legata alla potenza più elevata crea incentivi per un’utilizzazione della rete più efficace dal punto di vista economico, poiché il dimensionamento delle capacità di rete e di conseguenza i costi di rete sono determinati prevalentemente dal carico massimo (contemporaneo) dei consumatori finali. Pertanto, dato che si basa sulle capacità prodotte (= richieste), la nuova norma soddisfa maggiormente il principio di causalità. E poiché i consumatori finali adeguano di conseguenza il loro (futuro) fabbisogno di allacciamento alla rete, essa tende a far diminuire i carichi massimi (individuali) e quindi nel lungo periodo a ridurre i costi per l’ampliamento della rete.

Indipendentemente dalle tariffe di rete le disposizioni concernenti la traslazione dei costi contenute nell’OAEl devono rispettare maggiormente il principio di causalità. La traslazione dei costi di trasporto non deve essere più ripartita in 30 per cento di tariffa di lavoro, 60 per cento di tariffa legata alla potenza e 10 per cento di tariffa di base, bensì in 10 per cento di tariffa di lavoro e 90 per cento di tariffa legata alla potenza. Questa nuova ripartizione si applica anche alla traslazione dei costi della rete di distribuzione e sostituisce la precedente costituita da 30 per cento di tariffa di lavoro e 70 per cento di tariffa legata alla potenza.

Inoltre deve essere modificato il calcolo dei valori di energia nella rete di distribuzione (rilevante per la componente di lavoro nella tariffa) determinanti ai fini della traslazione dei costi. Per tenere conto della crescente immissione decentrale di energia elettrica e della conseguente modifica dei flussi di elettricità tra i livelli di rete, anziché il principio lordo si dovrà applicare il cosiddetto «principio dell’importo netto» che tiene maggiormente in considerazione i flussi di energia effettivi. Applicando il principio dell’importo netto non si potrà più desumere dal «consumo di un livello di rete» l’«energia in esso affluita». Nel quadro della traslazione dei costi, i livelli di rete inferiori vengono sgravati nel momento in cui l’energia elettrica non è prelevata dal livello superiore, bensì immessa direttamente nello stesso livello di rete (ad es. attraverso gli impianti fotovoltaici). Inoltre grazie al principio dell’importo netto vengono considerati anche i flussi di energia «dal basso verso l’alto». L’onere generato da tali