Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/70: Revisione della legge sull'approvvigionamento elettrico (apertura completa del mercato elettrico, riserva di stoccaggio e modernizzazione della regolazione della rete) · 99 pagine
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accompagnata da un inasprimento della sorveglianza sugli abusi, al fine di proteggere adeguatamente i consumatori finali (soprattutto i nuclei familiari, meno propensi al cambiamento) da notevoli svantaggi tariffari. Va esclusa una determinazione ex ante di un prezzo massimo nel servizio universale, poiché ogni fornitore di energia elettrica si allineerebbe a questo prezzo.
Approvvigionamento sostitutivo: se un fornitore cessa la propria attività o se un consumatore finale, scaduto il proprio contratto di fornitura, non ne stipula tempestivamente un altro con un nuovo fornitore, subentra l’approvvigionamento sostitutivo da parte del fornitore del servizio universale, ossia il gestore della rete di distribuzione locale. L’approvvigionamento sostitutivo non è assoggettato ad alcuna regolazione tariffaria; tuttavia la ElCom ha facoltà di intervenire nel caso rilevi condizioni abusive.
Processi e costi connessi al cambio: la legge assegna al Consiglio federale la competenza di disciplinare i processi di cambio e i relativi costi. Per quanto riguarda il servizio universale è prevista la possibilità di ingresso o di uscita alla fine di ogni anno. Tendenzialmente i cambi nel corso dell’anno farebbero aumentare le tariffe (per i possibili costi supplementari dovuti agli acquisti a breve termine). La possibilità di cambiare fornitore nel libero mercato si basa fondamentalmente sulle condizioni di disdetta previste dal contratto. Affinché possano sempre ritornare nel servizio universale, i piccoli consumatori devono tuttavia poter disdire il contratto almeno una volta all’anno. Per evitare che ostacolino l’apertura completa del mercato applicando costi di transazione, i gestori della rete di distribuzione non possono addebitare individualmente al consumatore finale in questione i costi connessi al cambio, sia di rete sia dell’energia.
Dichiarazione di prodotto: il Consiglio federale può obbligare i fornitori di energia elettrica – sia del servizio universale sia nel libero mercato – a comunicare determinate informazioni relative all’energia elettrica offerta.
Etichettatura dell’elettricità: attualmente le garanzie di origine (GO) vengono registrate su base annuale; l’etichettatura dell’elettricità avviene con la risoluzione di un intero anno civile. È irrilevante in quale momento esatto dell’anno civile sono avvenuti la produzione o il consumo. Ciò significa che ad esempio il consumo nel trimestre invernale può essere coperto con le GO relative al periodo estivo. Al fine di avvicinare il momento della produzione a quello del consumo nell’etichettatura dell’elettricità e in tal modo raffigurarli in modo più trasparente e fedele alla realtà, si potrebbe ipotizzare una registrazione delle GO trimestrale o mensile anziché annuale (corrispondenza mensile tra GO prodotte e consumo dello stesso mese). L’etichettatura dell’elettricità in quanto tale continua a essere eseguita una volta all’anno mediante le GO.
Il periodo di concomitanza tra produzione e consumo è disciplinato dall’ordinanza del DATEC del 1° novembre 201729 sulla garanzia di origine e l’etichettatura dell’elettricità (OGOE): nel quadro delle modifiche all’ordinanza relative alla revisione della LAEl la durata verrà presumibilmente adattata dal Dipartimento a un trimestre. In linea di principio il periodo entro il quale adempiere la quota minima prescritta di energie rinnovabili svizzere nel servizio universale (prodotto standard) può corrispondere o essere superiore al periodo di concomitanza dell’etichettatura dell’elettricità.