Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/70: Revisione della legge sull'approvvigionamento elettrico (apertura completa del mercato elettrico, riserva di stoccaggio e modernizzazione della regolazione della rete) · 99 pagine

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disporre che la ElCom effettui una valutazione dello sviluppo delle flessibilità, in particolare del relativo utilizzo e indennizzo.

La normativa concernente la flessibilità non va confusa con la normativa riguardante i sistemi di controllo e regolazione intelligenti, già introdotta con la nuova LEne (art. 17b LAEl). I sistemi di controllo e di regolazione intelligenti, sempre più diffusi, permettono un utilizzo corretto della flessibilità; tali sistemi rappresentano pertanto lo strumento al servizio della flessibilità (nonostante alcune prescrizioni, soprattutto nella OAEl, riguardanti prevalentemente l’utilizzazione). Fondamentale in questa regolazione è il cosiddetto principio «opt in» che consente di affidare a terzi la gestione dei dispositivi, eccetto nel caso sinora previsto di accesso del gestore di rete per motivi legati all’esercizio sicuro della rete. La flessibilità invece è un vero e proprio bene, la cui gestione e i relativi diritti fondamentali sono disciplinati dalla LAEl. Oltre ai sistemi di controllo e di regolazione intelligenti è dunque necessario disciplinare l’utilizzazione della flessibilità, armonizzando entrambe le normative. Ciò è garantito dal rimando all’articolo 17b LAEl che consente inoltre al gestore di rete di utilizzare in determinati casi la flessibilità anche se sprovvisto dell’esplicita autorizzazione all’esercizio di un sistema di controllo intelligente.

1.3.6 Miglioramenti delle prestazioni di servizio relative al sistema

Offerenti di prestazioni di servizio relative al sistema: in linea con la realtà delle cose e con l’intenzione del legislatore (cfr. messaggio del 3 dicembre 200430 concernente la modifica della legge sugli impianti elettrici e la legge sull’approvvigionamento elettrico) si afferma chiaramente che per principio è irrilevante stabilire che tipo di operatori possano offrire a Swissgrid le prestazioni di servizio relative al sistema. È più determinante il fatto che il fornitore o il gruppo di fornitori rispetti i requisiti tecnici e operativi minimi per la rispettiva prestazione di servizio relativa al sistema (le cosiddette condizioni di prequalifica). Quanto più è ampia la cerchia dei fornitori, tanto più è tendenzialmente elevata la liquidità nel mercato delle PSRS. Ciò aumenta la sicurezza dell’approvvigionamento e rende possibili prezzi d’acquisto più convenienti per Swissgrid. Tuttavia, al fine di rispettare gli obiettivi della Strategia energetica 2050, in particolare per l’impiego efficiente dell’energia anche in relazione alla fornitura di PSRS, sul versante del consumo Swissgrid deve dare la priorità alle offerte in cui l’energia è utilizzata in modo più efficiente.

Acquisto di prestazioni di servizio relative al sistema al di là della zona di regolazione: si chiarisce il fatto che Swissgrid può acquistare le PSRS (in particolare l’energia di regolazione e la potenza di regolazione) insieme a gestori delle reti di trasporto estere attraverso i cosiddetti modelli GRT/GRT. I gestori della rete di trasporto partecipanti a tali modelli continuano ad acquistare le PSRS attraverso le rispettive gare pubbliche. Al termine della gara tuttavia le offerte non vengono direttamente aggiudicate: attraverso un sistema centrale si determina la combinazione ottimale di offerte tenendo conto delle capacità di trasporto transfrontaliere. Ai gestori della rete di trasporto partecipanti vengono aggiudicate le rispettive offerte da considerare in base

30 FF 2005 1447, qui 1496.