Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/70: Revisione della legge sull'approvvigionamento elettrico (apertura completa del mercato elettrico, riserva di stoccaggio e modernizzazione della regolazione della rete) · 99 pagine
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Principi per l’utilizzazione della flessibilità: il diritto di utilizzazione delle flessibilità, in particolare mediante i sistemi di controllo e di regolazione intelligenti, spetta ai rispettivi produttori, gestori di impianti di stoccaggio o consumatori finali. Se terzi, compresi i gestori della rete di distribuzione, intendono fruire delle flessibilità, devono regolamentare tale utilizzo mediante contratto. Così facendo si definiscono chiaramente i titolari delle flessibilità. I gestori della rete di distribuzione possono continuare a utilizzare la flessibilità al servizio della rete. A tal fine essi offrono ai titolari delle flessibilità condizioni contrattuali unitarie che disciplinano le possibilità di utilizzo e il corrispondente indennizzo per la flessibilità concernente la produzione e il consumo (ad es. attraverso corrispettivi per l’utilizzazione della rete ridotti o indennizzi diretti). Le possibilità di utilizzo concesse per contratto devono riflettere il valore finanziario della flessibilità. Per i grandi consumatori sono ammessi contratti individuali bilaterali.
Al fine di ottimizzare l’ampliamento della rete sotto il profilo dei costi attraverso l’impiego delle flessibilità, i gestori di rete devono evitare di attuare altre misure riguardanti la rete più costose, sfruttando la flessibilità garantita contrattualmente nel proprio comprensorio e includendo in tal modo il potenziale di flessibilità nella propria pianificazione di rete. Così facendo operano nel rispetto del principio NOVA («Ottimizzazione della rete prima del suo potenziamento e del suo ampliamento»), in base al quale prima si ottimizza l’attuale esercizio di rete, poi si potenziano le linee esistenti e infine si procede all’ampliamento della rete. In linea di principio i costi efficienti sostenuti dal gestore di rete per l’utilizzo della flessibilità utile alla rete devono essere computabili.
Inoltre vengono stabiliti diritti di utilizzo garantiti per i gestori di rete: la flessibilità riguardante la produzione deve includere possibilità limitate e una tantum di limitazione forzata delle immissioni. Esse devono altresì comprendere il diritto di utilizzo con funzione di ponte nel momento in cui altri provvedimenti già avviati riguardanti la rete non producano ancora i loro effetti. In entrambi i casi l’impiego delle flessibilità dev’essere indennizzato. Inoltre ai gestori di rete è garantito il diritto di sfruttare le flessibilità in caso di pericolo grave e imminente per l’esercizio sicuro della rete. Un utilizzo di questo tipo è gratuito, eccetto nel caso in cui il pericolo si sarebbe potuto ragionevolmente evitare.
Ulteriore strutturazione: il Consiglio federale stabilisce per ogni tecnologia di produzione la quota di diritti di utilizzo garantiti che può essere soggetta a regolazione o controllato. Inoltre esso può stabilire degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza per i gestori della rete di distribuzione come pure disposizioni volte a proteggere i titolari delle flessibilità. Può altresì fissare disposizioni relative alle condizioni contrattuali, nel caso in cui in assenza di queste si limiti eccessivamente l’utilizzo delle flessibilità al servizio del mercato da parte di terzi (ad es. aggregatori) oppure a causa della struttura del contratto non si sviluppi un mercato per le flessibilità. Infine deve essere possibile emanare direttive per tutti i partner contrattuali che consentano di ripercuotere gli effetti negativi nell’impiego delle flessibilità ad altri soggetti che non siano i partner contrattuali stessi.
Nel settore della flessibilità al servizio della rete la ElCom decide, sia in caso di controversia che d’ufficio, in merito agli utilizzi garantiti, alla tutela dei titolari della flessibilità nonché alla modifica di indennizzi abusivi. Il Consiglio federale può altresì