Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/70: Revisione della legge sull'approvvigionamento elettrico (apertura completa del mercato elettrico, riserva di stoccaggio e modernizzazione della regolazione della rete) · 99 pagine
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diritto in materia di protezione dei dati va sottolineato il diritto dei consumatori finali, dei produttori e dei gestori degli impianti di stoccaggio alla pubblicazione gratuita di tutti i loro dati di base e di misurazione.
È improbabile che uno scambio di dati e informazioni basato su numerose interfacce possa costituire un modello per il futuro. Attualmente nel contesto internazionale, sullo sfondo di una crescente complessità dei processi sul mercato elettrico nonché della sempre più diffusa digitalizzazione nell’approvvigionamento elettrico, per uno scambio dei dati efficiente e di elevata qualità si prospetta come opportuna una soluzione centrale.33 Queste soluzioni centrali, comunemente denominate «data hub», sono già state adottate dalla maggior parte dei Paesi europei. In particolare si scelgono soluzioni che raggruppano centralmente i dati e li mettono a disposizione dei principali operatori attraverso diritti di accesso attribuiti dai consumatori. Considerato il ruolo centrale dello scambio dei dati in un regime di concorrenza, occorre considerare la scelta del gestore e la struttura della proprietà, che deve avvenire in modo da evitare possibili discriminazioni. La struttura di gestione e la proprietà dev’essere sufficientemente indipendente dai gestori di rete e dagli altri operatori e garantire la neutralità. Le norme di legge previste lasciano spazio alla creazione di simili data hub, soprattutto perché per il momento in Svizzera non si prospetta nessuna soluzione standard e unitaria. Dal punto di vista economico risultano inoltre inefficienti i sistemi paralleli caratterizzati da uno scambio decentrale dei dati e uno o addirittura più data hub. Nella fase di apertura del mercato elettrico bisognerà verificare lo sviluppo dell’organizzazione dello scambio di dati e la relativa assenza di discriminazioni, i processi e la qualità dei dati. Qualora non si pervenisse a una soluzione efficiente e lo sviluppo risultasse insoddisfacente, il Consiglio federale punterà a introdurre una soluzione centrale vincolante e adeguatamente dimensionata.
1.3.13 Trasmissione dei dati
Al fine di evitare acquisizioni doppie dei dati, fatte salve disposizioni diverse la El-Com e l’UFE garantiscono l’accesso reciproco ai rispettivi dati acquisiti al fine di adempiere i propri compiti.
Inoltre la ElCom è autorizzata per legge a trasmettere a Swissgrid i dati necessari in caso di minaccia per l’esercizio sicuro della rete di trasporto. Vista la lacuna legislativa, attualmente ciò è possibile solamente sulla base di accordi in cui la trasmissione dei dati è autorizzata dalle parti coinvolte. Tuttavia nel quadro degli accordi è possibile trasmettere soltanto dati definiti preventivamente, che tra l’altro non presentano il grado di aggiornamento richiesto da Swissgrid. La ElCom comunica preventivamente ai soggetti interessati la trasmissione dei dati. Swissgrid tratta confidenzialmente i dati ricevuti e non può utilizzarli per altri scopi.
33 THEMA (2018). Datahub Schweiz. Kosten- Nutzen-Analyse und regulatorischer Handlungsbedarf. Studio su mandato dell’UFE