Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/70: Revisione della legge sull'approvvigionamento elettrico (apertura completa del mercato elettrico, riserva di stoccaggio e modernizzazione della regolazione della rete) · 99 pagine

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1.3.11 ElCom

Con l’introduzione delle novità illustrate, alla ElCom sono assegnati compiti e competenze supplementari, ad esempio la sorveglianza sui casi di abuso nell’approvvigionamento sostitutivo e nell’utilizzazione della flessibilità. In relazione alla minaccia per l’esercizio sicuro della rete di trasporto e alla riserva di stoccaggio, se necessario essa interviene in modo «sovrano». Inoltre la ElCom stabilisce annualmente i valori di riferimento della riserva di stoccaggio.

Vi sono poi modifiche riguardanti la ElCom stessa. Il suo ruolo di autorità regolatrice è rafforzato grazie all’attribuzione per legge del diritto di ricorso: essa può impugnare davanti al Tribunale federale sentenze del Tribunale amministrativo federale nelle quali non è stata considerata una sua precedente decisione. Questo diritto di ricorso è in parte attribuito anche ad altre autorità simili: si tratta di uno strumento molto importante per la ElCom al fine di adempiere efficacemente il suo compito di sorveglianza e affermazione delle norme della LAEl per il mercato elettrico. Parallelamente a questo viene mantenuto il diritto di ricorso del DATEC: in tal modo si separano chiaramente i compiti di regolazione da quelli ministeriali. Viene poi eliminato il diritto della ElCom di emanare istruzioni nei confronti dell’UFE, mai applicato, che costituisce uno strumento estraneo dal punto di vista del sistema.

1.3.12 Scambio di dati e processi informativi

Un accesso efficiente a dati e informazioni è decisivo per il corretto funzionamento della concorrenza e l’introduzione di modelli commerciali innovativi sul mercato elettrico. Al fine di evitare discriminazioni tra gli operatori di mercato od ostacolare l’accesso al mercato da parte di nuovi operatori, devono essere disciplinati lo scambio di dati e i necessari processi informativi tra gestori di rete, gestori delle stazioni di misurazione e fornitori dei servizi di misurazione nonché altri operatori di mercato. Estremamente importanti sono soluzioni unitarie, ossia standardizzate, nonché la trasmissione tempestiva dei dati con la necessaria qualità. Per questa ragione i gestori di rete nonché i gestori delle stazioni di misurazione e i fornitori dei servizi di misurazione incaricati devono mettere a disposizione, in modo tempestivo e gratuito, reciprocamente e agli altri partecipanti (in particolare ai nuovi fornitori di energia elettrica, ai responsabili dei gruppi di bilancio, a Swissgrid e alle nuove imprese di fornitura di servizi energetici), tutti i dati e le informazioni indispensabili per lo svolgimento dei processi di approvvigionamento elettrico (tra cui esercizio della rete, gestione del bilancio, forniture di energia, processi di cambio, fatturazione). Inoltre occorre organizzare l’accesso ai dati da parte di terzi autorizzati (imprese di fornitura di servizi energetici o titolari dei dati). Dato che nell’attuazione è importante mantenere costi di transazione bassi, bisogna semplificare notevolmente l’attuale scambio bilaterale, caratterizzato da numerose interfacce. Al fine di garantire processi di cambio efficienti, occorre standardizzare i processi e i formati dei dati. La decisione di ridurre parallelamente le interfacce è lasciata al settore. In ogni caso il Consiglio federale disciplina le tempistiche e la forma della trasmissione, il formato dei dati nonché il contenuto dettagliato dei dati e delle informazioni da mettere a disposizione. Sotto il profilo del