Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/70: Revisione della legge sull'approvvigionamento elettrico (apertura completa del mercato elettrico, riserva di stoccaggio e modernizzazione della regolazione della rete) · 99 pagine

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Art. 22a Pubblicazione di confronti della qualità e dell’efficienza

Nell’articolo 22a si introduce la regolazione Sunshine come strumento complementare all’affermata regolazione «cost plus» nel settore delle reti e per la verifica delle tariffe dell’energia elettrica nel servizio universale. La disposizione disciplina esclusivamente la regolazione Sunshine. Eventuali altri confronti effettuati in un altro contesto dalla ElCom non sono interessati dall’articolo 22a.

Il capoverso 1 stabilisce i principali elementi della regolazione Sunshine. Viene così delimitato in maniera generale il settore in cui la ElCom può effettuare confronti tra i gestori della rete di distribuzione, vale a dire nel proprio ambito di competenza conformemente all’articolo 22 capoversi 1 e 2. Alla regolazione Sunshine non possono accedere i settori disciplinati dall’articolo 22 capoversi 3 e 4 per i quali la ElCom ha competenze specifiche di osservazione e sorveglianza. I citati obiettivi della regolazione Sunshine fungono da linee guida per l’attuazione di questo nuovo strumento e devono essere considerati specialmente nella scelta di adeguati valori di confronto e nella pubblicazione dei risultati. Al fine di ottenere dai confronti risultati significativi, la ElCom può considerare elementi che non rientrano nel settore della regolazione secondo l’articolo 22 capoversi 1 e 2, se il valore di confronto stesso soddisfa questo criterio. Ad esempio nel confronto delle tariffe può tenere conto dell’esenzione dall’obbligo fiscale di determinati gestori della rete di distribuzione che porta a tariffe comparativamente più basse. Per una maggiore trasparenza verso i consumatori finali, questi devono avere la possibilità di ottenere un quadro del proprio gestore di rete rispetto ad altri gestori di rete. Per questo motivo la ElCom può pubblicare i risultati in modo che siano consultabili singolarmente per ogni gestore della rete di distribuzione. Dal punto di vista del diritto in materia di protezione dei dati la ElCom è autorizzata a rendere accessibili i dati personali ai sensi dell’articolo 19 capoverso 3 LPD attraverso una procedura di richiamo. Per garantire risultati comparabili può essere utile suddividere i gestori della rete di distribuzione in gruppi secondo criteri adeguati (ad es. topografia, densità abitativa, densità energetica in MWh per chilometro di linea). Inoltre in determinati confronti può essere opportuno considerare soltanto alcuni gestori della rete di distribuzione, ad esempio nel caso in cui tra i piccoli gestori della rete di distribuzione dovessero emergere valori estremi non significativi.

Il capoverso 2 elenca i settori in cui la ElCom effettua confronti tra i gestori della rete di distribuzione. Pur non essendo esaustivo, l’elenco restituisce ampiamente il contenuto e l’entità della regolazione Sunshine. La ElCom ha un considerevole margine di manovra, poiché i settori sono definiti in modo ampio e il confronto va effettuato solamente per ogni lettera e non per ogni sottovoce. Oltre alla possibilità di confronti basati su singoli valori concreti, all’interno dei singoli settori è possibile raggruppare diversi valori di confronto e presentare come risultato, ad esempio, una sorta di efficienza globale di un settore. Nella scelta dei settori si è tenuto conto del fatto che la regolazione Sunshine comporta un onere supplementare gestibile per le imprese interessate. Per quanto possibile i confronti devono essere effettuati sulla base di valori per i quali la ElCom dispone già dei dati necessari. Nondimeno la ElCom ha la possibilità, in base all’articolo 25 capoverso 1, di acquisire ulteriori dati per la regolazione