Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/70: Revisione della legge sull'approvvigionamento elettrico (apertura completa del mercato elettrico, riserva di stoccaggio e modernizzazione della regolazione della rete) · 99 pagine
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le tasse e gli emolumenti, non sono considerati nel confronto dell’efficienza e vengono traslati ai consumatori finali attraverso i corrispettivi per l’utilizzazione della rete.
I costi inefficienti individuati devono essere eliminati entro un periodo di regolazione. In questo modo si definisce un percorso di riduzione dei costi influenzabili inefficienti che tiene conto dell’andamento dei prezzi nel settore delle reti. Inoltre occorre considerare lo sviluppo generale della produttività che tutti i gestori della rete di distribuzione possono registrare nel corso del periodo di regolazione. Per il successivo periodo di regolazione viene svolto un nuovo confronto statistico dell’efficienza, in modo da creare un incentivo costante verso il miglioramento dei costi influenzabili.
Il principio di base della regolazione per incentivi è il seguente: se vengono superati i valori imposti per l’aumento dell’efficienza, il gestore di rete può trattenere la differenza fino al limite massimo dei ricavi calcolato. I costi che oltrepassano questo limite non possono essere addebitati ai consumatori finali attraverso i corrispettivi per l’utilizzazione della rete.
Una regolazione per incentivi favorisce investimenti efficienti ed evita in particolare investimenti eccessivi nell’ampliamento della rete ad alta densità di capitale; non causa un blocco degli investimenti o un peggioramento della qualità della rete. Inoltre una regolazione per incentivi al livello della rete di distribuzione può includere una regolazione della qualità che incentiva dal punto di vista finanziario in particolare l’affidabilità della rete. Per i piccoli gestori di rete bisognerebbe prevedere un modello semplificato senza benchmarking. Viste le particolarità e la scarsa comparabilità della rete di trasporto, Swissgrid dovrebbe rimanere in un regime prioritario basato sui costi.
Art. 23 cpv. 2
Il nuovo diritto di ricorso della ElCom previsto per legge si limita ai casi di cui all’articolo 23, ossia quando una decisione della ElCom è stata impugnata davanti al Tribunale amministrativo federale (cpv. 1) e non è stata da questo avallata. Negli ambiti del mercato elettrico di competenza cantonale, in cui sono emesse sentenze dei tribunali cantonali, la ElCom non ha diritto di ricorso.
Art. 25 cpv. 1
L’articolo 25 capoverso 1 è dedicato soprattutto all’acquisizione di dati da parte della ElCom e dell’UFE. Queste autorità devono avere l’accesso ai dati necessari all’esecuzione della legge o alla sua preparazione (cfr. messaggio del 3 dicembre 200455 concernente la modifica della legge sugli impianti elettrici e la legge sull’approvvigionamento elettrico). Oltre all’acquisizione di dati da parte del regolatore per l’esecuzione della legge, è compresa ad esempio anche l’acquisizione di dati da parte dell’UFE per lo sviluppo del diritto in materia di approvvigionamento elettrico. La presente integrazione chiarisce meglio questo secondo aspetto del testo di legge e non comporta una modifica materiale. Questo chiarimento si è reso necessario a seguito
55 FF 2005 1447, qui 1499.