Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/70: Revisione della legge sull'approvvigionamento elettrico (apertura completa del mercato elettrico, riserva di stoccaggio e modernizzazione della regolazione della rete) · 99 pagine
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Data la loro posizione di monopolio i gestori della rete di distribuzione possono stabilire condizioni unilaterali. In proposito spetterebbe alla Commissione della concorrenza intervenire (cfr. art. 7 cpv. 2 lett. c della legge del 6 ottobre 199553 sui cartelli [LCart]). Tuttavia per le sue specifiche conoscenze ed esperienze in materia è opportuno assegnare tale competenza unicamente alla ElCom. Considerati il carattere eccezionale dell’approvvigionamento sostitutivo e l’assenza di un regime dei prezzi vero e proprio la ElCom tuttavia non deve svolgere una verifica capillare, bensì intervenire soltanto quando vi sono segnali di reali condizioni abusive (sia a seguito di segnalazioni sia d’ufficio).
La lettera d assegna inoltre alla ElCom determinati compiti in materia di flessibilità; nell’ambito degli «utilizzi garantiti» la sua competenza è quasi generale, come quella che già ha in qualità di regolatore. Inoltre vigila su eventuali abusi negli indennizzi per l’utilizzazione della flessibilità al servizio della rete.
La lettera e disciplina due competenze specifiche della ElCom relative ai provvedimenti in caso di minaccia per l’esercizio sicuro della rete di trasporto. Secondo il numero 1 la ElCom può ordinare alle parti la stipula di un accordo (cfr. commenti all’art. 20a cpv. 1). Per il mancato rispetto di tale obbligo essa può inoltre prevedere una sanzione penale conformemente all’articolo 29 capoverso 1 lettera g, secondo cui è punito con una multa sino a 100 000 franchi chi intenzionalmente viola una decisione notificatagli con comminatoria delle pene previste dal presente articolo. Conformemente al numero 2 la ElCom può verificare le disposizioni emanate da Swissgrid e nel caso non siano rispettate, i provvedimenti sostitutivi da essa adottati. La competenza assegnata al numero 2 si limita alle disposizioni; infatti per principio le questioni riguardanti il rispetto o la violazione di diritti e obblighi derivanti da un contratto nonché la loro applicazione competono ai tribunali civili. Lo stesso vale per i provvedimenti sostitutivi adottati da Swissgrid nel caso in cui un provvedimento previsto dal contratto non sia o non possa essere attuato (cfr. art. 20a cpv. 3): in questi casi bisognerà innanzitutto interpretare i diritti e gli obblighi contrattuali, ad esempio per chiarire se sussistevano le condizioni per l’adozione del provvedimento previsto. Bisogna osservare tuttavia che la ElCom può benissimo adottare decisioni con un effetto immediato sugli accordi. Ad esempio in base all’articolo 22 capoverso 1 potrebbe verificare se i provvedimenti previsti dal contratto sono adeguati per affrontare una minaccia per l’esercizio sicuro della rete di trasporto (art. 20 cpv. 2 lett. c).
Lettera f: nel quadro dei valori di riferimento stabiliti dalla ElCom, l’amministrazione della nuova riserva di stoccaggio (art. 8a cpv. 3 seg.) compete a Swissgrid. La collaborazione tra questa e i partecipanti alla riserva nonché i suoi interventi sono regolamentati da un contratto (l’accordo stipulato da Swissgrid in caso di aggiudicazione). Qualora fosse necessario l’intervento di un’autorità superiore, interviene la ElCom. Swissgrid può richiedere alla ElCom di emanare determinate disposizioni. La ElCom può comunque intervenire anche di propria iniziativa.
53 RS 251.