Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/70: Revisione della legge sull'approvvigionamento elettrico (apertura completa del mercato elettrico, riserva di stoccaggio e modernizzazione della regolazione della rete) · 99 pagine

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dell’introduzione della nuova trasmissione dei dati tra l’UFE e la ElCom (cfr. commenti all’art. 27 cpv. 3).

Art. 26 cpv. 1

L’articolo 26 capoverso 1 riprende la medesima integrazione dell’articolo 25 capoverso 1 e presenta quindi lo stesso chiarimento.

Art. 27 Trasmissione dei dati

La trasmissione dei dati disciplinata nel capoverso 3 riguarda tutti i dati disponibili presso l’UFE o la ElCom e che la rispettiva autorità è autorizzata ad accuisire per adempiere i propri compiti. Occorre tenere conto delle prescrizioni contrarie a una trasmissione dei dati, in particolare quelle contenute nell’articolo 14 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 199256 sulla statistica federale. Il capoverso 3 ha una rilevanza pratica soprattutto per i dati acquisiti conformemente all’articolo 25 capoverso 1: poiché sia la ElCom sia l’UFE possono far valere l’articolo 25 capoverso 1 (cfr. commenti all’art. 25 cpv. 1), si possono creare sovrapposizioni nell’acquisizione dei dati da parte delle due autorità. Al fine di evitare acquisizioni doppie dei dati, generando inefficienze per tutti soggetti coinvolti, il capoverso 3 consente a un’autorità di trasmettere all’altra autorità i dati necessari per l’adempimento dei compiti di quest’ultima.

Nel capoverso 4 viene creata la base legale affinché la ElCom possa trasmettere a Swissgrid i dati necessari in caso di minaccia per l’esercizio sicuro della rete di trasporto (cfr. in merito i commenti all’art. 20 cpv. 2 lett. c). In simili situazioni Swissgrid deve disporre di un’adeguata base di dati per poter intervenire al momento giusto con provvedimenti efficaci. Ad esempio per poter decidere in merito all’impiego del piano d’emergenza per l’acquisto di potenza e di energia di regolazione potrebbero servire dati attuali sul grado di riempimento dei bacini di accumulazione. L’obbligo di informare preventivamente gli interessati è finalizzato a una maggiore trasparenza; non è necessario il consenso alla trasmissione dei dati. Il capoverso 5 infine assicura che i dati non siano utilizzati per altri scopi, ad esempio per l’acquisto di prestazioni di servizio relative al sistema.

Art. 29 cpv. 1 lett. a, d, ebise fbisnonché cpv. 4

Capoverso 1: l’obbligo per i gestori delle reti di distribuzione previsto dal vigente articolo 6 capoverso 5 di traslare proporzionalmente ai consumatori fissi finali i vantaggi tariffari nell’acquisto dell’energia elettrica derivanti dall’accesso libero alla rete, decade nel quadro della nuova struttura del servizio universale maggiormente conforme al mercato (compito di regolazione dei costi di produzione). Di conseguenza la prescrizione contenuta nell’articolo 29 capoverso 1 lettera a è priva di oggetto e deve essere abrogata.

56 RS 431.01.