Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/70: Revisione della legge sull'approvvigionamento elettrico (apertura completa del mercato elettrico, riserva di stoccaggio e modernizzazione della regolazione della rete) · 99 pagine
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parti la stipula di un accordo ed emanare prescrizioni concernenti il relativo contenuto minimo (cfr. art. 22 cpv. 2 lett. e n. 1). In particolare la ElCom può stabilire se concedere o meno un accesso diretto.
Il capoverso 2 disciplina il caso eccezionale riguardante le minacce per l’esercizio sicuro della rete di trasporto. Se sussiste una minaccia e contrariamente alla prescrizione di cui al capoverso 1 i provvedimenti necessari non sono stati concordati mediante contratto, Swissgrid può e deve ordinare in via eccezionale questi provvedimenti. I possibili destinatari di queste disposizioni sono gli attori menzionati nel capoverso 1. Il requisito per tali disposizioni unilaterali tuttavia è che la minaccia per l’esercizio sicuro della rete di trasporto abbia un carattere ben preciso (grave e imminente). Il fatto che queste disposizioni debbano essere immediatamente notificate alla ElCom costituisce la base per un’eventuale verifica. In questo modo è possibile verificare il rispetto degli obblighi concernenti l’approvigionamento elettrico relativo all’esercizio della rete o la computabilità dei costi conformemente al disposto dell’articolo 15.
Il capoverso 3 autorizza espressamente e obbliga Swissgrid ad adottare provvedimenti sostitutivi. Poiché una minaccia per l’esercizio sicuro della rete di trasporto costituisce una minaccia anche per l’intero sistema elettrico, è necessario poter reagire tempestivamente. Pertanto non vi sono altri requisiti se non la mancata adozione da parte degli attori in questione dei provvedimenti concordati o ordinati. Per quanto riguarda i costi dei provvedimenti sostitutivi, Swissgrid ed eventuali terzi destinatari dei provvedimenti sostitutivi devono essere trattati come se i soggetti negligenti avessero adempiuto gli obblighi previsti dal contratto o ordinati. Eventuali costi supplementari o voci di costo che non sarebbero insorti per Swissgrid e i soggetti interessati dai provvedimenti sostitutivi se i provvedimenti originariamente concordati o ordinati fossero stati attuati sono a carico dei soggetti negligenti.
Considerando la grande portata (minaccia per l’intero sistema) dei provvedimenti con cui Swissgrid previene o elimina le minacce per l’esercizio sicuro della rete di trasporto, nel capoverso 4 è sancito il principio secondo cui i relativi costi sono distribuiti tra tutti gli utenti di questo sistema. Affinché i costi di rete possano essere distribuiti tra tutti i consumatori finali a livello nazionale, in una prima fase devono essere imputati alla rete di trasporto. Se è data la computabilità secondo l’articolo 15, in una seconda fase essi vengono distribuiti tra i consumatori finali di tutti i livelli di rete attraverso la traslazione dei costi (art. 15 seg. OAEl). Nella prassi l’imputazione dei costi alla rete di trasporto può significare per Swissgrid rimborsare dei costi agli attori interessati. Si pensi ad esempio ai costi sostenuti da un gestore della rete di distribuzione per l’implementazione tecnica preliminare di un provvedimento di Swissgrid. Attraverso questi pagamenti è possibile trasferire i costi al livello della rete di trasporto. I costi dei provvedimenti con cui Swissgrid previene o elimina minacce per l’esercizio sicuro della rete di trasporto comprendono i costi di preparazione e i costi relativi all’attuazione di tali provvedimenti. Ad esempio, affinché in caso d’emergenza sia possibile una rapida ed efficace riduzione manuale mirata del carico servono preparativi accurati (in particolare l’implementazione tecnica e la garanzia contrattuale del provvedimento). Una riduzione manuale del carico preparata in modo adeguato genera costi chiari: se Swissgrid o il gestore di rete incaricato dell’attuazione ha previsto nel contratto il diritto di ridurre il corrispondente carico in caso di minaccia,