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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 122 pagine
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Art. 17 Verifica dell’adeguatezza
(art. 12 e 13 LSerFi)
1 Per accertare la situazione finanziaria del cliente, il fornitore di servizi finanziari verifica la provenienza e l’ammontare del reddito regolare, il patrimonio e gli impegni finanziari attuali e futuri del cliente.
2 Per rilevare gli obiettivi di investimento del cliente, esso considera le indicazioni fornite dal cliente in particolare sull’orizzonte temporale e sullo scopo dell’investimento, la sua capacità di assumere rischi e la sua propensione al rischio nonché eventuali limitazioni di investimento.
3 Esso può considerare attendibili le indicazioni del cliente se non vi è motivo di ritenere che non corrispondano alla realtà.
Sezione 3: Documentazione e rendiconto
Art. 18 Documentazione
(art. 15 LSerFi)
Il fornitore di servizi finanziari deve approntare la documentazione in modo da poter rendere conto al cliente, di norma entro tre giorni lavorativi, dei servizi finanziari forniti.
Art. 19 Rendiconto
(art. 16 LSerFi)
1 Il rendiconto nei confronti del cliente comprende la documentazione:
a. dei mandati ricevuti ed eseguiti;
b. della composizione, della valutazione e dell’evoluzione del portafoglio in caso di gestione di patrimoni dei clienti;
c. dell’evoluzione del portafoglio in caso di gestione di depositi dei clienti;
d. segnatamente dei costi sui quali, secondo l’articolo 8, il fornitore di servizi finanziari ha dovuto fornire indicazioni.
2 Il rendiconto è fornito su un supporto durevole:
a. negli intervalli di tempo convenuti con il cliente; e
b. su sua richiesta.
Sezione 4: Trasparenza e diligenza riguardo ai mandati dei clienti
Art. 20 Elaborazione dei mandati dei clienti
(art. 17 LSerFi)
1 Per elaborare i mandati dei clienti, i fornitori di servizi finanziari devono disporre di procedure e sistemi: