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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 122 pagine
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Capitolo 2: Disposizioni transitorie
Art. 103 Classificazione dei clienti
(art. 4 LSerFi)
I fornitori di servizi finanziari devono adempiere l’obbligo di classificazione dei clienti entro un anno dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
Art. 104 Conoscenze richieste
(art. 6 LSerFi)
I consulenti alla clientela devono adempiere i requisiti relativi alle conoscenze richieste entro un anno dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
Art. 105 Norme di comportamento
(art. 7–16 LSerFi)
I fornitori di servizi finanziari devono adempiere gli obblighi di informazione, di verifica nonché di documentazione e rendiconto secondo gli articoli 7–16 LSerFi entro un anno dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
Art. 106 Organizzazione
(art. 21–27 LSerFi)
I fornitori di servizi finanziari devono adempiere i requisiti relativi all’organizzazione secondo gli articoli 21–27 LSerFi entro un anno dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
Art. 107 Organi di mediazione
(art. 77 e 95 cpv. 3 LSerFi)
Se al momento dell’entrata in vigore della LSerFi non esiste un organo di mediazione adeguato, il termine di affiliazione decorre dal riconoscimento dell’organo di mediazione da parte del DFF.
Art. 108 Prospetto per valori mobiliari
(art. 95 LSerFi)
1 Ai valori mobiliari oggetto di un’offerta pubblica o di cui è richiesta l’ammissione al commercio presso una sede di negoziazione, l’obbligo di pubblicare un prospetto si applica sei mesi dopo l’abilitazione di un organo di verifica da parte della FINMA.
2 Fino a quel momento si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni nella versione del 16 dicembre 200511(art. 652a) e nella versione del 1° gennaio 191212 (art. 1156).
11 RU 2007 4791
12 RU 27 377