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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 122 pagine
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3 È considerata un’assicurazione conforme ai requisiti secondo l’articolo 70 capoverso 1 LSerFi, in particolare:
a. ogni assicurazione giuridicamente vincolante con la quale un intermediario finanziario sottoposto a vigilanza di cui all’articolo 70 capoverso 1 LSerFi si impegna a:
1. rispondere degli obblighi di prestazione dell’emittente di un prodotto strutturato,
2. dotare finanziariamente l’emittente in modo tale che questi possa soddisfare le pretese degli investitori;
b. la messa a disposizione a favore degli investitori di una garanzia reale giuridicamente vincolante.
Titolo quarto: Consegna di documenti
Art. 97
1 Se un cliente chiede una copia del proprio dossier secondo l’articolo 72 LSerFi, la copia gli viene consegnata su un supporto durevole.
2 Se il cliente chiede un’altra volta una copia senza una ragione sufficiente, la banca può esigere un indennizzo.
Titolo quinto: Organi di mediazione
Art. 98 Competenza
(art. 74 LSerFi)
La procedura di mediazione deve essere espletata dall’organo di mediazione al quale è affiliato il fornitore di servizi finanziari del cliente.
Art. 99 Finanziamento
(art. 80 LSerFi)
1 L’organo di mediazione o un’organizzazione del settore designata da quest’ultimo riscuote dai fornitori di servizi finanziari ad esso affiliati contributi che coprono le spese complessive sostenute dall’organo di mediazione per l’adempimento del proprio compito legale.
2 I contributi possono essere riscossi secondo il regolamento sui contributi e sulle spese dell’organo di mediazione, segnatamente sotto forma di un contributo di base fisso e di contributi supplementari connessi a un caso specifico.