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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 122 pagine

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2 Il foglio informativo di base redatto per investimenti collettivi di capitale e i suoi adeguamenti devono essere sottoposti senza indugio alla FINMA.

Capitolo 3: Pubblicazione del prospetto

Art. 92 Prospetti

(art. 64 cpv. 1 lett. b e 3–7 LSerFi)

1 Il prospetto pubblicato in forma elettronica e i documenti di riferimento ai quali rimanda devono rimanere accessibili nella stessa forma per il periodo di validità del prospetto. In questo periodo deve inoltre essere garantita la messa a disposizione gratuita, su richiesta, di una copia cartacea.

2 Nel caso di una pubblicazione elettronica, per indicare dove sono ottenibili i singoli documenti o i documenti di riferimento ai quali il prospetto rimanda è sufficiente menzionare un sito Internet, un indirizzo postale, un indirizzo e-mail o un numero di telefono.

3 L’elenco dei prospetti e dei supplementi di cui all’articolo 64 capoverso 5 LSerFi deve essere compilato in modo che sia possibile associare i singoli prospetti e i supplementi alla relativa offerta o ammissione al commercio. Occorre indicare in particolare:

a. il nome dell’emittente, dell’offerente o della persona che chiede l’ammissione al commercio;

b. la data di approvazione e quella di deposito;

c. la denominazione dei valori mobiliari.

4 I prospetti e i supplementi devono essere mantenuti nell’elenco per 12 mesi dall’approvazione del prospetto. Nel caso di un prospetto estero considerato approvato secondo l’articolo 54 capoverso 2 LSerFi, il termine decorre dal suo deposito.

Art. 93 Prospetti per investimenti collettivi di capitale

(art. 64 cpv. 3 e 65 cpv. 2 LSerFi)

1 Per gli investimenti collettivi di capitale è considerata sede dell’emittente la sede della direzione del fondo o della SICAV, della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, della società di investimento a capitale fisso (SICAF) o del rappresentante.

2 I prospetti per investimenti collettivi di capitale devono sempre constare di un unico documento.

Art. 94 Modifiche dei diritti connessi ai valori mobiliari

(art. 67 LSerFi)

1 Se le condizioni di emissione di valori mobiliari offerti al pubblico in Svizzera sulla base di un prospetto e non ammessi al commercio presso una sede di negoziazione svizzera o una sede di negoziazione estera riconosciuta non prevedono dispo-