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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 122 pagine
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Art. 109 Foglio informativo di base per fondi immobiliari, fondi in valori
mobiliari e altri fondi per investimenti tradizionali
(art. 95 LSerFi)
1 Per due anni dall’entrata in vigore della LSerFi è possibile:
a. per i fondi immobiliari secondo l’articolo 107 dell’ordinanza del 22 novembre 200613 sugli investimenti collettivi (OICol) redigere e pubblicare, al posto di un foglio informativo di base secondo l’allegato 9, un prospetto semplificato ai sensi dell’allegato 2 OICol nella versione del 1° marzo 201314;
b. per i fondi in valori mobiliari e gli altri fondi per investimenti tradizionali secondo gli articoli 107a–107e OICol redigere e pubblicare, al posto di un foglio informativo di base secondo l’allegato 9, un prospetto semplificato (informazioni chiave per gli investitori) ai sensi dell’allegato 3 OICol nella versione del 15 luglio 201115.
Art. 110 Foglio informativo di base per prodotti strutturati e altri strumenti
finanziari
(art. 95 LSerFi)
1 Per i prodotti strutturati di cui all’articolo 3 lettera a numero 4 LSerFi, al posto di un foglio informativo di base secondo l’allegato 9, è possibile redigere e pubblicare, per un anno dall’entrata in vigore della LSerFi, un prospetto semplificato ai sensi dell’articolo 5 capoverso 2 della legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi nella versione del 1° marzo 201316.
2 Per gli altri strumenti finanziari offerti dopo l’entrata in vigore della LSerFi l’obbligo di pubblicare un foglio informativo di base si applica un anno dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza.
Capitolo 3: Entrata in vigore
Art. 111
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.
… In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
13 RS 951.311
14 RU 2013 607
15 RU 2011 3177
16 RU 2013 585