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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 122 pagine
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Art. 100 Ammissione
(art. 81 e 84 cpv. 4 LSerFi)
1 Il regolamento di organizzazione dell’organo di mediazione può prevedere che i fornitori di servizi finanziari siano affiliati singolarmente oppure, segnatamente in quanto membri di un’organizzazione del settore, come gruppo.
2 L’organo di mediazione non è tenuto a riammettere un fornitore di servizi finanziari escluso secondo l’articolo 82 LSerFi.
3 Se un singolo fornitore di servizi finanziari non adempie le condizioni di affiliazione di nessun organo di mediazione riconosciuto e per tale fornitore non è possibile o ragionevole intraprendere gli adeguamenti necessari per adempierle, il Dipartimento federale delle finanze (DFF) può obbligare l’organo di mediazione più adeguato ad ammetterlo.
Art. 101 Condizioni per il riconoscimento
(art. 84 LSerFi)
1 Gli organi di mediazione devono disporre di sufficienti risorse finanziarie per esercitare il proprio compito. Queste devono garantire la copertura delle spese complessive e la costituzione di riserve adeguate.
2 Gli organi di mediazione che non sono giuridicamente indipendenti devono disporre di sufficienti risorse finanziare separate e a destinazione vincolata.
3 Le condizioni di affiliazione devono basarsi su criteri oggettivi. Sono considerati criteri oggettivi:
a. il tipo di autorizzazione ottenuta dal fornitore di servizi finanziari;
b. il tipo di vigilanza a cui è sottoposto;
c. il suo modello aziendale;
d. le sue dimensioni;
e. la sua appartenenza a un settore;
f. la sua adesione a un’organizzazione del settore o affiliazione a un organismo di autodisciplina.
Titolo sesto: Disposizioni finali
Capitolo 1: Modifica di altri atti normativi
Art. 102
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato 15.