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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 122 pagine
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sizioni concernenti la forma della comunicazione di modifiche dei diritti connessi ai valori mobiliari, tali modifiche devono essere pubblicate nella forma in cui è stato pubblicato il prospetto.
2 I termini per la comunicazione secondo il capoverso 1 si fondano sulle condizioni relative ai valori mobiliari in questione.
Capitolo 4: Pubblicità
Art. 95
1 È considerata pubblicità secondo l’articolo 68 LSerFi qualsiasi comunicazione relativa a strumenti finanziari, destinata agli investitori e il cui contenuto serve a segnalare determinati strumenti finanziari. La pubblicità può essere resa riconoscibile come tale mediante una pertinente indicazione.
2 Non si considerano pubblicità:
a. la menzione del nome degli strumenti finanziari senza o in relazione alla pubblicazione di prezzi, corsi o valori netti di inventario, listini o andamento dei corsi, dati fiscali;
b. le comunicazioni relative a emittenti o transazioni, in particolare se prescritte dalla legge, dal diritto in materia di vigilanza o dai regolamenti delle sedi di negoziazione;
c. la messa a disposizione o la trasmissione di comunicazioni di un emittente a clienti esistenti da parte di fornitori di servizi finanziari;
d. gli articoli nella stampa specializzata.
3 Non sono ammesse pubblicità e offerte relative a uno strumento finanziario che non può essere venduto ai potenziali clienti, ad esempio per mancanza della necessaria approvazione dello strumento finanziario o a causa del profilo del cliente. La documentazione dell’offerta e i documenti pubblicitari non devono essere consegnati a questi clienti né essere consultabili dagli stessi.
Capitolo 5: Offerta di prodotti strutturati e costituzione di portafogli collettivi
Art. 96
1 Una relazione di gestione patrimoniale o di consulenza in investimenti è durevole ai sensi degli articoli 70 capoverso 1 e 71 capoverso 1 lettera a LSerFi in particolare se è stabilita per un numero illimitato di transazioni, in forma scritta o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo.
2 È considerata società veicolo una persona giuridica il cui scopo principale è l’emissione di strumenti finanziari. Può inoltre esercitare attività accessorie direttamente connesse all’emissione di strumenti finanziari.