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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 63 pagine

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Art. 11g, 11i–11k

Abrogati

Art. 12 cpv. 2ter

2ter L’abilitazione rilasciata per eseguire verifiche in uno degli ambiti di vigilanza ai sensi dell’articolo 11a capoverso 1 lettere a–c autorizza anche a eseguire verifiche dell’osservanza delle disposizioni di altre leggi sui mercati finanziari nell’ambito di vigilanza interessato.

Art. 38 cpv. 7, 42 cpv. 2bis

Abrogati

2. Ordinanza del 21 novembre 201245 sulle norme contabili riconosciute

Ingresso

visto l’articolo 962a capoverso 5 del Codice delle obbligazioni (CO)46; visti l’articolo 6b capoversi 1 e 2 della legge dell’8 novembre 193447sulle banche, l’articolo 48 della legge del 15 giugno 201848 sugli istituti finanziari e l’articolo 87 della legge del 23 giugno 200649 sugli investimenti collettivi,

Art. 2 cpv. 1

1 Per le banche secondo la legge dell’8 novembre 1934 sulle banche e per le società di intermediazione mobiliare secondo la legge del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari, le pertinenti prescrizioni contabili (art. 25–42 dell’ordinanza del 30 aprile 201450 sulle banche) dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) equivalgono a una norma contabile riconosciuta.

45 RS 221.432

46 RS 220

47 RS 952.0

48 RS 954.1

49 RS 951.31

50 RS 952.01