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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 63 pagine

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mente sottoposti secondo la LRD34 non devono più affiliarsi a un organismo di autodisciplina conformemente all’articolo 24 LRD se entro un anno dall’entrata in vigore della LIsFi:

a. ottengono da un organismo di vigilanza la conferma dell’assoggettamento secondo l’articolo 7 capoverso 2 LIsFi; e

b. presentano una richiesta di autorizzazione alla FINMA.

2 L’organismo di vigilanza verifica se gli obblighi di diligenza previsti dalla legislazione in materia di riciclaggio di denaro sono stati rispettati dall’ultima verifica effettuata dalla FINMA.

Art. 87 Altre disposizioni transitorie

(art. 74 LIsFi)

1 L’articolo 5 capoverso 2 LIsFi non si applica agli istituti finanziari che, al momento dell’entrata in vigore della LIsFi, sono già iscritti nel registro di commercio.

2 Gli istituti finanziari devono affiliarsi a un organo di mediazione al più tardi sei mesi dopo che il Dipartimento federale delle finanze ha riconosciuto o istituito per essi un organo di mediazione secondo l’articolo 84 LSerFi35.

3 Gli istituti finanziari con sede all’estero, che a causa di una succursale o di una rappresentanza in Svizzera dispongono già di un’autorizzazione, non devono presentare una nuova richiesta di autorizzazione. Devono adempiere i requisiti legali entro un anno dall’entrata in vigore.

4 Gli istituti finanziari con sede all’estero che a causa di una succursale o di una rappresentanza in Svizzera sottostanno per la prima volta all’obbligo di autorizzazione previsto nella LIsFi devono annunciarsi alla FINMA entro sei mesi dall’entrata in vigore. Entro tre anni dalla stessa devono adempiere i requisiti previsti dalla legge e presentare una richiesta di autorizzazione. Possono proseguire la loro attività fino alla decisione concernente l’autorizzazione.

5 L’articolo 70 capoverso 3 non si applica alle succursali che, al momento dell’entrata in vigore della LIsFi, sono già iscritte nel registro di commercio.

6 Rimangono in vigore le esenzioni accordate dalla FINMA, nei limiti previsti dall’articolo 2 capoverso 6 della presente ordinanza, ai gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale in virtù dell’articolo 18 capoverso 3 LICol36 nella versione del 28 settembre 201237.

Art. 88 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.

34 RS 955.0

35 RS 950.1

36 RS 951.31

37 RU 2013 585