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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 63 pagine

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a. in cui è stato effettuato il versamento suppletivo: per i casi di cui al capoverso 1 lettera a;

b. in cui è avvenuto il trasferimento: per i casi di cui al capoverso 1 lettera b.

3 Al rendiconto sono da allegare una copia firmata delle deliberazioni e un’attestazione su modulo ufficiale del valore venale dei conferimenti in natura; in caso di trasferimento della maggioranza dei diritti di partecipazione si deve inoltre allegare il bilancio costituente la base del trasferimento.

Art. 11 cpv. 2, frase introduttiva

2 La tassa dev’essere pagata spontaneamente all’Amministrazione federale delle contribuzioni, sulla base di un rendiconto su modulo ufficiale, 30 giorni dopo la scadenza di ogni trimestre per i buoni di godimento emessi in questo periodo,

Titolo prima dell’art. 12

23 Tassa sulle quote sociali e sui buoni di godimento di società cooperative nonché sui buoni di partecipazione di banche cooperative

Art. 12 cpv. 1bis e 2bis

1bis La società cooperativa è tenuta a pagare spontaneamente la tassa all’Amministrazione federale delle contribuzioni, sulla base di un rendiconto su modulo ufficiale, nel termine di 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

2bis Le banche cooperative i cui statuti prevedono la raccolta di capitale di partecipazione pagano spontaneamente la tassa all’Amministrazione federale delle contribuzioni, sulla base di un rendiconto su modulo ufficiale, nel termine di 30 giorni dalla scadenza del trimestre in cui la costituzione o l’aumento del capitale di partecipazione sono stati iscritti nel registro di commercio. Per il resto si applicano i capoversi 1 e 2.

5. Ordinanza del 19 dicembre 196654 sull’imposta preventiva

Sostituzione di un termine

Concerne soltanto il testo tedesco

54 RS 642.211