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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 63 pagine

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3. Ordinanza del 10 novembre 200451 concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali

Art. 3 n. 29 e 30

Le autorità cantonali comunicano tutte le sentenze, decisioni amministrative di carattere penale e dichiarazioni di non doversi procedere emanate in applicazione delle seguenti leggi federali:

29. legge del 22 giugno 200752 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA): comunicazione all’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA);

30. leggi sui mercati finanziari secondo l’articolo 1 capoverso 1 LFINMA: comunicazione alla FINMA.

4. Ordinanza del 3 dicembre 197353 concernente le tasse di bollo

Sostituzione di un termine

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 9 cpv. 1

1 Se la creazione o l’aumento del valore nominale, a titolo oneroso o gratuito, di azioni, buoni di partecipazione o quote sociali di una società anonima, di una società in accomandita per azioni o di una società a garanzia limitata svizzera è oggetto di notifica all’Ufficio cantonale del registro di commercio, la società è tenuta a pagare spontaneamente la tassa all’Amministrazione federale delle contribuzioni, sulla base di un rendiconto su modulo ufficiale, nel termine di 30 giorni dalla scadenza del trimestre nel corso del quale sono stati emessi i diritti di partecipazione.

Art. 10 Versamenti suppletivi; trasferimento della maggioranza dei diritti di

partecipazione

1 Ogni società anonima, società in accomandita per azioni o società a garanzia limitata svizzera deve pagare spontaneamente la tassa all’Amministrazione federale delle contribuzioni, sulla base del rendiconto, nel termine di 30 giorni se:

a. riceve versamenti suppletivi ai sensi dell’articolo 5 capoverso 2 lettera a della legge dai suoi azionisti o soci;

b. la maggioranza dei suoi diritti di partecipazione è stata trasferita alle condizioni poste dall’articolo 5 capoverso 2 lettera b della legge.

2 Il termine di 30 giorni decorre dalla scadenza del trimestre:

51RS 312.3

52RS 956.1

53 RS 641.101