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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 63 pagine

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c. investimenti nel quadro di un contratto di gestione patrimoniale concluso dalla fondazione di libero passaggio con banche, società di intermediazione mobiliare, direzioni dei fondi o gestori di patrimoni collettivi soggetti alla vigilanza della FINMA; la determinazione, l’acquisto e la vendita delle quote di questo tipo di investimenti, gli interessi degli assicurati che vi partecipano e la copertura dei diritti di partecipazione devono essere costantemente chiaramente garantiti; il contratto di gestione patrimoniale deve prevedere esplicitamente il rispetto per analogia degli articoli 49–58 OPP 2.

7. Ordinanza del 18 aprile 198457 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità

Art. 48f cpv. 4 lett. d–h e cpv. 5–7

Abrogati

8. Ordinanza del 18 novembre 201558 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie

Art. 19 cpv. 1 lett. e n. 1

1 Sono considerati adeguati i seguenti investimenti:

e. investimenti collettivi di capitale ai sensi degli articoli 8, 9 e 119 capoverso 1 della legge del 23 giugno 200659 sugli investimenti collettivi che:

1. sono approvati e autorizzati all’offerta in Svizzera dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA),

9. Ordinanza dell’8 maggio 193460 sul controllo dei metalli preziosi

Art. 34a VI. Saggiatori del commercio / 8. Autorizzazione complementare per

il commercio di metalli preziosi bancari / a. Mutamento dei fatti

1 Il saggiatore del commercio comunica alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda l’autorizzazione.

2 Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire la propria attività il saggiatore del commercio deve ottenere previamente l’autorizzazione della FINMA.

57 RS 831.441.1

58 RS 832.121

59RS 951.31

60 RS 941.311