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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 63 pagine
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Titolo prima dell’art. 20
B. Imposta sul reddito di azioni, quote sociali in società a garanzia limitata e in società cooperative, buoni di partecipazione di banche cooperative e buoni di godimento
Art. 20 cpv. 2
2 Si considera reddito imponibile di buoni di partecipazione, buoni di godimento e buoni di partecipazione di una banca cooperativa ogni prestazione valutabile in denaro corrisposta ai titolari di buoni di partecipazione, buoni di godimento o buoni di partecipazione di una banca cooperativa; il rimborso del valore nominale dei buoni di partecipazione o dei buoni di partecipazione di una banca cooperativa emessi gratuitamente non costituisce reddito imponibile in quanto la società o la banca cooperativa provi di aver pagato l’imposta preventiva sul valore nominale al momento dell’emissione dei titoli.
Art. 23 cpv. 1
1 Ogni società cooperativa svizzera i cui statuti prevedono delle prestazioni pecuniarie dei soci o la costituzione di capitale mediante quote sociali e ogni banca cooperativa i cui statuti prevedono la costituzione di capitale di partecipazione mediante buoni di partecipazione è tenuta ad annunciarsi all’Amministrazione federale delle contribuzioni, spontaneamente e senza indugio, non appena sia iscritta nel registro di commercio o le relative disposizioni siano riprese negli statuti; la dichiarazione deve essere corredata di una copia firmata degli statuti.
Art. 36 cpv. 1 lett. b, c ed e
1 Una dichiarazione di domicilio può essere rilasciata soltanto dai seguenti istituti:
b. direzioni dei fondi svizzere ai sensi della legge del 15 giugno 201855 sugli istituti finanziari (LIsFi);
c. gestori svizzeri di patrimoni collettivi ai sensi della LIsFi;
e. società svizzere di intermediazione mobiliare ai sensi della LIsFi.
6. Ordinanza del 3 ottobre 199456 sul libero passaggio
Art. 19a cpv. 3, frase introduttiva e lett. c
3 I titoli devono essere depositati presso banche o società di intermediazione mobiliare soggette alla vigilanza della FINMA. Le società di intermediazione mobiliare devono disporre di un’autorizzazione della FINMA alla custodia in deposito. Sono ammesse le seguenti possibilità di investimento:
55RS 954.1