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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 63 pagine
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mobiliare se la banca o la società di intermediazione mobiliare attribuisce i singoli patrimoni ai rispettivi clienti.
4 I gestori patrimoniali adottano le misure necessarie per evitare l’interruzione dei contatti con i clienti nonché l’insorgere di una relazione inattiva con i clienti.
5 I capoversi 3 e 4 si applicano per analogia ai trustee. Inoltre i trustee devono:
a. agire con le conoscenze tecniche, la diligenza e la scrupolosità necessarie per servire al meglio gli interessi dei beneficiari;
b. adottare provvedimenti organizzativi adeguati per evitare conflitti di interessi o per escludere che tali conflitti arrechino pregiudizio ai beneficiari.
6 Se la fornitura di servizi supplementari accresce i rischi per i gestori patrimoniali e i trustee, i rischi devono essere presi in considerazione nell’ambito della vigilanza (art. 61 e 62 LIsFi).
Art. 17 Delega di compiti
(art. 14 cpv. 1 LIsFi)
1 Vi è una delega di compiti secondo l’articolo 14 capoverso 1 LIsFi quando i gestori patrimoniali o i trustee incaricano un fornitore di servizi di eseguire interamente o in parte, in modo autonomo e durevole, un compito secondo l’articolo 19 LIsFi modificando così le condizioni alla base dell’autorizzazione.
2 La delega deve essere formulata in modo da consentire al gestore patrimoniale o al trustee, al suo organo di audit interno, alla società di audit, all’organismo di vigilanza e alla FINMA di monitorare e verificare il compito delegato.
Art. 18 Persone qualificate incaricate della gestione
(art. 20 LIsFi)
1 Una persona qualificata incaricata della gestione adempie i requisiti relativi alla formazione e all’esperienza professionale nel momento in cui assume la gestione se prova di disporre:
a. di un’esperienza professionale di cinque anni nell’ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell’ambito di un trust; e
b. di una formazione nell’ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell’ambito di un trust, equiparabile all’esperienza professionale necessaria per essere abilitata a eseguire verifiche di gestori patrimoniali e trustee.
2 In casi motivati, la FINMA può consentire deroghe a questi requisiti.
3 I gestori patrimoniali e i trustee mantengono le competenze acquisite durante la formazione partecipando regolarmente a corsi di aggiornamento.
4 Essi devono adottare le misure necessarie a garantire la continuità d’esercizio nel caso in cui la persona qualificata incaricata della gestione sia impossibilitata a svolgere la sua attività o deceduta. Se a tal fine si avvalgono di terzi esterni all’impresa, occorre informarne i clienti. Per il resto si applica l’articolo 14 LIsFi.