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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 63 pagine
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Art. 14 Mutamento dei fatti
(art. 8 LIsFi)
1 I gestori patrimoniali e i trustee comunicano all’organismo di vigilanza i mutamenti dei fatti su cui si fonda l’autorizzazione. Quest’ultimo ne informa periodicamente la FINMA.
2 Se è richiesta un’autorizzazione secondo l’articolo 8 capoverso 2 LIsFi, la FINMA consulta l’organismo di vigilanza nell’ambito della sua valutazione.
Art. 15 Organizzazione
(art. 9 LIsFi)
1 I gestori patrimoniali e i trustee devono definire la propria organizzazione nelle loro basi organizzative.
2 Essi devono disporre di personale in possesso di qualifiche adeguate per la loro attività.
3 Le persone con diritto di firma devono firmare a due. È fatto salvo l’articolo 20 capoverso 2 LIsFi.
4 I gestori patrimoniali e i trustee devono poter essere rappresentati da una persona domiciliata in Svizzera. Questa persona deve essere un membro dell’organo di gestione o dell’organo di alta direzione, vigilanza e controllo secondo il capoverso 5. È fatto salvo l’articolo 20 capoverso 2 LIsFi.
5 La FINMA può esigere che i gestori patrimoniali o i trustee istituiscano un organo di alta direzione, vigilanza e controllo, che non sia composto in maggioranza da membri dell’organo di gestione, se:
a. il loro ricavo lordo annuo supera i 5 milioni di franchi; e
b. il tipo e il volume dell’attività lo richiedono.
Art. 16 Compiti
(art. 19 LIsFi)
1 Il gestore patrimoniale deposita separatamente per ogni cliente, presso una banca secondo la LBCR8 o una società di intermediazione mobiliare secondo la LIsFi, i valori patrimoniali che gli sono stati affidati e li gestisce sulla base di una procura conferita in forma scritta o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo.
2 L’estensione della procura deve essere chiaramente definita. Se la procura non autorizza l’esercizio dei diritti di voto, i gestori patrimoniali non sono considerati rappresentanti depositari ai sensi dell’articolo 689d capoverso 3 del Codice delle obbligazioni (CO)9.
3 Il gestore patrimoniale non deve depositare separatamente secondo il capoverso 1 i patrimoni dei clienti su conti o depositi di banche o di società di intermediazione
8 RS 952.0
9 RS 220