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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 63 pagine

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2 La tassa complementare dovuta da un organismo di vigilanza è calcolata in funzione della sua quota di partecipazione al numero complessivo di gestori patrimoniali, trustee e saggiatori del commercio secondo l’articolo 42bis LCMP sottoposti alla vigilanza di un organismo di vigilanza.

3 Il numero di gestori patrimoniali, trustee e saggiatori del commercio secondo l’articolo 42bis LCMP sottoposti alla vigilanza di un organismo di vigilanza è determinato il 31 dicembre dell’anno che precede l’anno di assoggettamento.

Art. 32–34

Abrogati

Allegato, n. 1, 1.1, 1.2, 1.6, 1.10, 2.1, 2.3, 2.6, 2.8, 5.2, 5.3, 6

in franchi

1 Ambito delle banche e delle società di intermediazione mobiliare

1.1 Decisione concernente il conferimento di 10 000–100 000

un’autorizzazione in quanto banca o società di interme-

diazione mobiliare (art. 2 e 3 della legge

dell’8 novembre 193492 sulle banche, LBCR; art. 5 e 41

segg. della legge del 15 giugno 201893 sugli istituti finan-

ziari, LIsFi)

1.2 Decisione concernente il conferimento di 3 000–30 000

un’autorizzazione complementare per banche o società di

intermediazione mobiliare e decisione concernente una

partecipazione qualificata (art. 3 cpv. 5 e 3ter LBCR; art. 8

e 11 cpv. 5 LIsFi)

1.6 Decisione concernente la modifica di statuti, contratti di 500–10 000

società o regolamenti di una banca o di una società di in-

termediazione mobiliare (art. 3 cpv. 3 LBCR; art. 8 LIsFi)

1.10 Comunicazione della prevista istituzione di una presenza 3 000–30 000

o dell’avvio di un’attività all’estero (art. 3 cpv. 7 LBCR e

art. 20 dell’ordinanza del 30 aprile 201494 sulle banche,

OBCR; art. 15 LIsFi)

92 RS 952.0

93 RS 954.1

94 RS 952.02