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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 63 pagine
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2 La tassa complementare dovuta da un organismo di vigilanza è calcolata in funzione della sua quota di partecipazione al numero complessivo di gestori patrimoniali, trustee e saggiatori del commercio secondo l’articolo 42bis LCMP sottoposti alla vigilanza di un organismo di vigilanza.
3 Il numero di gestori patrimoniali, trustee e saggiatori del commercio secondo l’articolo 42bis LCMP sottoposti alla vigilanza di un organismo di vigilanza è determinato il 31 dicembre dell’anno che precede l’anno di assoggettamento.
Art. 32–34
Abrogati
Allegato, n. 1, 1.1, 1.2, 1.6, 1.10, 2.1, 2.3, 2.6, 2.8, 5.2, 5.3, 6
in franchi
1 Ambito delle banche e delle società di intermediazione mobiliare
1.1 Decisione concernente il conferimento di 10 000–100 000
un’autorizzazione in quanto banca o società di interme-
diazione mobiliare (art. 2 e 3 della legge
dell’8 novembre 193492 sulle banche, LBCR; art. 5 e 41
segg. della legge del 15 giugno 201893 sugli istituti finan-
ziari, LIsFi)
1.2 Decisione concernente il conferimento di 3 000–30 000
un’autorizzazione complementare per banche o società di
intermediazione mobiliare e decisione concernente una
partecipazione qualificata (art. 3 cpv. 5 e 3ter LBCR; art. 8
e 11 cpv. 5 LIsFi)
1.6 Decisione concernente la modifica di statuti, contratti di 500–10 000
società o regolamenti di una banca o di una società di in-
termediazione mobiliare (art. 3 cpv. 3 LBCR; art. 8 LIsFi)
1.10 Comunicazione della prevista istituzione di una presenza 3 000–30 000
o dell’avvio di un’attività all’estero (art. 3 cpv. 7 LBCR e
art. 20 dell’ordinanza del 30 aprile 201494 sulle banche,
OBCR; art. 15 LIsFi)
92 RS 952.0
93 RS 954.1
94 RS 952.02