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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 63 pagine

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13. Ordinanza del 25 agosto 200486 sull’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro

Art. 2 lett. cbis

L’Ufficio di comunicazione tratta le comunicazioni e le informazioni:

cbis. di organismi di vigilanza secondo l’articolo 16 capoverso 1 LRD;

14. Ordinanza del 15 ottobre 200887 sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA

Sostituzione di espressioni

In tutta l’ordinanza «commerciante di valori mobiliari» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «società di intermediazione mobiliare».

In tutta l’ordinanza «gerente patrimoniale di investimenti collettivi di capitale» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «gestore di patrimoni collettivi».

Art. 3 cpv. 1 lett. b, f e h

1 Per quanto possibile, la FINMA imputa i suoi costi direttamente agli ambiti di vigilanza seguenti:

b. ambito degli investimenti collettivi di capitale (art. 15 cpv. 2 lett. a e b LFINMA);

f. Abrogata

h. ambito degli organismi di vigilanza secondo il titolo terzo LFINMA (art. 15 cpv. 2 lett. e LFINMA).

Art. 17 cpv. 2

2 Le società di intermediazione mobiliare e le banche con statuto di società di intermediazione mobiliare devono versare la tassa complementare in funzione del totale di bilancio e la tassa complementare in funzione della cifra d’affari realizzata con i valori mobiliari. Le banche senza statuto di società di intermediazione mobiliare devono versare soltanto la tassa complementare in funzione del totale di bilancio.

Art. 20 cpv. 1 lett. e–g n. 1–3 e cpv. 4

1 La tassa di base ammonta annualmente a:

86RS 955.23

87 RS 956.122