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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 63 pagine

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e. 750 franchi per investimenti collettivi di capitale svizzeri ed esteri per ciascun investimento collettivo di capitale mono-comparto o per ciascun segmento patrimoniale;

f. Abrogata

g. per gestori di patrimoni collettivi che sottostanno alla vigilanza della FINMA:

1. 20 000 franchi per gestore di patrimoni collettivi con un ricavo lordo di almeno 50 milioni di franchi,

2. 10 000 franchi per gestore di patrimoni collettivi con un ricavo lordo compreso tra 5 milioni e 50 milioni di franchi,

3. 5000 franchi per gestore di patrimoni collettivi con un ricavo lordo inferiore a 5 milioni di franchi;

4 Il ricavo lordo comprende tutti i ricavi ai sensi dell’articolo 959b CO88.

Art. 23 cpv. 2

2 Per il calcolo della tassa complementare sono determinanti in parti uguali il ricavo lordo (tutti i ricavi ai sensi dell’articolo 959b CO89) e le dimensioni dell’impresa (spese fisse), in base alla chiusura dei conti approvata dell’anno che precede l’anno di assoggettamento.

Art. 31 cpv. 1 lett. d

1 Il ricavo lordo comprende tutti i ricavi ai sensi dell’articolo 959b CO90, dedotti i ricavi:

d. di un’attività di organismo di vigilanza secondo il titolo terzo LFINMA.

Titolo dopo l’art. 31

Sezione 6a: Organismi di vigilanza secondo il titolo terzo LFINMA

Art. 31a Tassa di base

La tassa di base ammonta annualmente a 3000 franchi per organismo di vigilanza.

Art. 31b Tassa complementare

1 L’importo che deve essere finanziato con la tassa complementare è coperto in funzione del numero di tutti i gestori patrimoniali, i trustee e i saggiatori del commercio secondo l’articolo 42bis della legge del 20 giugno 193391 sul controllo dei metalli preziosi (LCMP) affiliati a un organismo di vigilanza.

88 RS 220

89 RS 220

90 RS 220

91 RS 941.31