Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine

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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo

Sezione 3: Vigilanza continua

Art. 9 Elenchi dei membri

Se un organismo di vigilanza svolge anche l’attività di un organismo di autodisciplina secondo la LRD, il pubblico deve poter distinguere chiaramente e in ogni momento i membri assoggettati unicamente alla vigilanza dell’OAD prevista dalla LRD e i membri sottoposti a una vigilanza prudenziale da parte dell’organismo di vigilanza.

Art. 10 Vigilanza continua

Capoverso 1

L’organismo di vigilanza competente esercita la vigilanza continua conformemente a un piano di vigilanza basato sui rischi. Nella determinazione dei rischi occorre considerare sia il rischio inerente all’attività sia quello legato ai controlli, ovvero all’impossibilità di evitare o di individuare e correggere eventuali errori mediante opportune misure di controllo dell’assoggettato alla vigilanza. Se constata violazioni del diritto in materia di vigilanza o altre irregolarità, conformemente all’articolo 43b capoverso 2 LFINMA l’organismo di vigilanza impartisce all’assoggettato alla vigilanza un congruo termine per il ripristino della situazione conforme.

Il sistema di valutazione dei rischi dei singoli assoggettati alla vigilanza (sistema di rating) e le conseguenze che ne derivano rappresentano un elemento importante della vigilanza degli organismi di vigilanza. Dopo averlo consultato, la FINMA prescrive all’organismo di vigilanza il sistema di valutazione dei rischi e requisiti minimi per il piano di vigilanza (cfr. art. 81 cpv. 4 OIsFi). Le prescrizioni della FINMA concretizzano in particolare alcune questioni tecniche della vigilanza continua e la cooperazione tra organismo di vigilanza e FINMA.

Nel caso in cui siano costituiti più organismi di vigilanza, questa prescrizione consentirebbe di evitare l’applicazione, nell’ambito dell’attività di vigilanza, di criteri diversi da parte dei vari organismi di vigilanza e quindi qualsiasi possibilità di arbitraggio. I requisiti uniformi previsti per il piano di vigilanza e i punti almeno da verificare (cfr. cpv. 2) garantiscono un esercizio unitario ed equo della vigilanza continua da parte dei diversi organismi di vigilanza.

Oltre ai criteri di rischio legati in particolare alle condizioni di autorizzazione secondo la LIsFi (per i saggiatori del commercio in combinato disposto con l’articolo 42bisLCMP e le relative disposizioni di esecuzione), agli obblighi di diligenza di cui alla LRD e agli obblighi ai sensi della LSerFi, il sistema di valutazione dei rischi comprenderà una ponderazione dei singoli criteri di rischio e il calcolo del rischio globale cui è esposto l’istituto.

Capoverso 2

Analogamente all’imposizione di un sistema di valutazione dei rischi, la possibilità di prevedere, mediante requisiti di audit (punti da verificare), un determinato contenuto minimo per la verifica prevista dal diritto in materia di vigilanza rappresenta, da un lato, uno strumento per garantire un certo standard minimo nella vigilanza e, dall’altro, un mezzo importante per coordinare e armonizzare l’attività dei diversi organismi di vigilanza. La FINMA emana già periodicamente requisiti minimi di audit in diversi altri ambiti. Essi costituiscono uno strumento consolidato che, se adeguato ai nuovi assoggettati alla vigilanza, potrà essere utilizzato anche per la vigilanza esercitata dagli organismi di vigilanza.