Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine
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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo
1 Situazione iniziale
1.1 Considerazioni generali
Il 15 giugno 2018 il Parlamento ha adottato la legge sui servizi finanziari (LSerFi; RS 950.1) e la legge sugli istituti finanziari (LIsFi; RS 954.1). La LSerFi contiene disposizioni sulla fornitura di servizi finanziari e l’offerta di strumenti finanziari per tutti i fornitori di servizi finanziari e permette ai clienti di far valere più agevolmente i propri diritti nei confronti dei fornitori di servizi finanziari. La LIsFi introduce una normativa coerente in materia di vigilanza per gli istituti finanziari (gestori patrimoniali, gestori di patrimoni collettivi, direzioni dei fondi e società di intermediazione mobiliare). La novità principale consiste nell’assoggettamento a una vigilanza prudenziale dei gestori di patrimoni individuali dei clienti, dei gestori di valori patrimoniali degli istituti di previdenza e dei trustee. I due atti normativi migliorano la protezione dei clienti e creano condizioni comparabili per i fornitori di servizi finanziari.
1.2 Legge sui servizi finanziari
La LSerFi stabilisce in primo luogo norme di comportamento per i fornitori di servizi finanziari previste dal diritto in materia di vigilanza, che comprendono l’obbligo di informazione e in particolare l’obbligo di verifica. Nel caso di una consulenza al cliente per operazioni specifiche (consulenza in investimenti per operazioni specifiche), i fornitori di servizi finanziari devono ad esempio eseguire una verifica dell’appropriatezza, mentre se la consulenza tiene conto dell’intero portafoglio del cliente (consulenza in investimenti relativa a un portafoglio e gestione patrimoniale) una verifica dell’adeguatezza. Se si limitano a eseguire o trasmettere mandati dei clienti, i fornitori di servizi finanziari non devono eseguire alcuna verifica dell’appropriatezza o dell’adeguatezza. Le norme di comportamento non si applicano ai clienti istituzionali. I clienti professionali possono rinunciare ad esigere l’applicazione di diverse norme di comportamento.
Per poter rispettare le norme di comportamento stabilite dalla LSerFi, i fornitori di servizi finanziari devono adottare determinati provvedimenti organizzativi. Ad esempio devono evitare per quanto possibile conflitti di interessi oppure, in caso contrario, devono comunicarli ai clienti. L’accettazione di indennità da parte di terzi è ammessa soltanto se i clienti sono stati previamente informati esplicitamente o se le indennità vengono trasferite interamente ai clienti interessati. La LSerFi contiene inoltre requisiti per i consulenti alla clientela che operano in Svizzera. Essi devono disporre di conoscenze adeguate delle norme di comportamento e delle conoscenze specialistiche necessarie. I consulenti alla clientela che operano per fornitori di servizi finanziari non assoggettati a vigilanza devono inoltre essere iscritti in un registro dei consulenti.
Per migliorare l’applicazione del diritto privato, la LSerFi potenzia l’istituto dell’organo di mediazione. D’ora in avanti tutti i fornitori di servizi finanziari dovranno affiliarsi a un organo di mediazione. In futuro questi organi necessiteranno del riconoscimento di un’autorità, ma continueranno tuttavia a non avere competenze decisionali. La LSerFi stabilisce inoltre che ogni cliente ha un diritto generale alla consegna di una copia dei documenti che lo riguardano.
Infine, la LSerFi introduce requisiti uniformi per il prospetto relativo a valori mobiliari oggetto di un’offerta pubblica o ammessi al commercio presso una sede di negoziazione, sempre che tali valori non rientrino in una delle numerose eccezioni previste. Oltre alle prescrizioni concernenti i prospetti, la LSerFi stabilisce l’obbligo di redigere un foglio informativo di base, se vengono offerti strumenti finanziari più complessi a clienti privati. Questo documento di sintesi deve consentire ai clienti privati di adottare una decisione di investimento consapevole e di poter raffrontare tra loro diversi strumenti finanziari.