Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine

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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo

2 Disposizioni di esecuzione

2.1 Ordinanza sui servizi finanziari

L’ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi) contiene le disposizioni di esecuzione del Consiglio federale relative alla LSerFi. Al fine di garantire la certezza del diritto, l’OSerFi concretizza innanzitutto il campo d’applicazione territoriale della legge e dell’ordinanza e precisa diverse definizioni, come quella di offerta, fondamentale non soltanto per l’applicazione della LSerFi, ma anche per quella della LICol.

Nel primo gruppo tematico, l’OSerFi precisa le norme di comportamento del diritto in materia di vigilanza sancite nella LSerFi e le relative disposizioni sull’organizzazione e sul registro dei consulenti nonché sull’esercizio dei diritti (documenti dei clienti e organo di mediazione). Al riguardo l’ordinanza si fonda sulle norme consolidate nel settore dell’autodisciplina come pure su prescrizioni legali, ovvero le norme dell’UE. L’ordinanza include in particolare disposizioni sull’obbligo di informazione nonché sugli obblighi di verifica dell’adeguatezza, di documentazione e rendiconto. Stabilisce inoltre regole per l’elaborazione e la migliore esecuzione possibile («best execution») dei mandati dei clienti. Di conseguenza, i fornitori di servizi finanziari devono disporre in particolare di procedure e sistemi che durante l’elaborazione dei mandati dei clienti assicurino la tutela degli interessi e la parità di trattamento dei clienti. Per quanto concerne l’organizzazione dei fornitori di servizi finanziari si precisa che questi ultimi non devono attuare una politica retributiva che incentivi i propri collaboratori a disattendere gli obblighi legali o a tenere un comportamento dannoso per i clienti. Inoltre l’OSerFi stabilisce regole dettagliate per la gestione dei conflitti di interessi, precisa i requisiti posti ai consulenti alla clientela, in particolare riguardo all’assicurazione di responsabilità civile professionale, e definisce condizioni dettagliate per i servizi di registrazione. Alcune disposizioni di esecuzione disciplinano infine l’esercizio dei diritti.

Nel secondo gruppo tematico l’OSerFi contiene le disposizioni di esecuzione relative all’obbligo di pubblicare un prospetto sancito nella LSerFi. Queste concretizzano dapprima la forma e il contenuto del prospetto, ma comprendono anche regole concernenti la verifica del prospetto, l’organo di verifica, la vigilanza della FINMA su tale organo e la pubblicazione del prospetto. Le disposizioni si basano sostanzialmente sulle normative vigenti della SIX Swiss Exchange, che a loro volta corrispondono materialmente alle prescrizioni internazionali. In particolare occorre menzionare che oltre al prospetto per le diverse forme di obbligazioni, anche quello per i prodotti strutturati può essere sottoposto a verifica dopo la pubblicazione. Durante i lavori relativi all’ordinanza è emerso che si deve o si può rinunciare alla maggior parte delle possibili agevolazioni previste per le PMI nella LSerFi. Da un lato, le piccole imprese spesso, per loro stessa natura, non devono fornire indicazioni né compilare le relative rubriche nel prospetto e, dall’altro, l’investitore ha legittimamente diritto alla trasparenza anche nel caso delle PMI. È inoltre emersa un’estrema difficoltà nel distinguere le informazioni importanti da quelle non importanti. Va tuttavia osservato che in occasione delle deliberazioni sulla legge il Parlamento ha esteso notevolmente le eccezioni all’obbligo di pubblicare un prospetto sancendo regole generose. Ad esempio, non si deve redigere un prospetto per le offerte pubbliche il cui valore complessivo non supera 8 milioni di franchi o per quelle rivolte a meno di 500 investitori. Saranno proprio le PMI a beneficiare spesso di queste agevolazioni. Il Consiglio federale continua tuttavia a seguire l’evoluzione del diritto estero in materia di prospetti ed esaminerà nuovamente, in particolare quando saranno disponibili informazioni più chiare sul contenuto e sulla struttura del prospetto della crescita per le PMI annunciato dall’UE, la possibilità di un prospetto svizzero per le PMI sulla base dei nuovi elementi emersi e un eventuale adeguamento delle presenti disposizioni dell’ordinanza.

Nel terzo gruppo tematico l’OSerFi racchiude le disposizioni di esecuzione sul foglio informativo di base, segnatamente riguardo a contenuto, presentazione grafica e dimensioni. Ad