Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine

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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo

esempio, il foglio informativo di base non può essere composto da più di tre pagine e deve contenere indicazioni, in particolare, sul produttore, sul tipo di prodotto, sul profilo di rischio del prodotto e sui costi. Le relative disposizioni si ispirano fortemente alla normativa europea sui documenti contenenti le informazioni chiave, che viene ripresa soltanto dopo un attento esame. In particolare, si rinuncia a prescrivere obbligatoriamente l’utilizzo di un indicatore di rischio, perché potrebbe risultare fuorviante per gli investitori1. L’OSerFi disciplina inoltre le modalità della messa a disposizione del foglio informativo di base e l’equivalenza tra i documenti esteri e tale foglio informativo.

Infine occorre menzionare che l’OSerFi modifica materialmente anche l’ordinanza sugli investimenti collettivi (OICol; RS 951.311), codificando alcuni aspetti della prassi vigente della FINMA, in particolare riguardo alle operazioni con persone vicine, alle procedure di «gating» nell’ambito degli investimenti collettivi di capitale e all’indicazione dei prodotti strutturati.

2.2 Ordinanza sugli istituti finanziari

L’ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) contiene le disposizioni di esecuzione del Consiglio federale relative alla LIsFi e disciplina pertanto le condizioni di autorizzazione e gli obblighi degli istituti finanziari nonché i principi della vigilanza. Al fine di garantire la certezza del diritto, l’OIsFi concretizza innanzitutto il campo d’applicazione territoriale della legge e dell’ordinanza e precisa diverse definizioni relative al campo d’applicazione soggettivo e oggettivo.

In altre disposizioni generali l’OIsFi esenta le imprese di assicurazione – concretizzando la disposizione sulla concomitanza delle autorizzazioni prevista dalla legge – dall’obbligo di richiedere un’autorizzazione quali gestori di patrimoni collettivi. Ciò corrisponde al diritto vigente. L’OIsFi stabilisce inoltre, per tutti gli istituti finanziari, le indicazioni e i documenti che deve contenere la richiesta di autorizzazione e a seguito di quali mutamenti dei fatti su cui si fonda l’autorizzazione occorre ottenere previamente un’autorizzazione. A tal fine definisce alcuni requisiti generali per gli istituti finanziari, prevalentemente fondati su principi e concernenti l’organizzazione nonché la delega di compiti a terzi.

Alle diverse tipologie di istituti finanziari si applicano requisiti specifici e differenziati. I gestori di patrimoni individuali e i trustee, sottoposti ora a una vigilanza prudenziale, dispongono di una forma di autorizzazione limitata. I requisiti posti a questi istituti, in particolare riguardo all’organizzazione, ai compiti e alla loro delega, alla gestione dei rischi e al controllo interno, al capitale minimo e ai fondi propri sono meno severi di quelli previsti per gli altri istituti finanziari che dispongono di forme di autorizzazione più ampie (gestori di patrimoni collettivi, direzioni dei fondi, società di intermediazione mobiliare). Stabilire disposizioni flessibili consente di adottare un approccio orientato ai rischi. Ad esempio, la tipologia concreta di organizzazione dipende dal numero di clienti, dal volume dei valori patrimoniali gestiti, dalle strategie di investimento applicate come pure dai prodotti scelti. Per formulare requisiti proporzionati è opportuno utilizzare anche appositi valori soglia. Sulla base di tali valori soglia si stabilisce segnatamente se i gestori patrimoniali e i trustee devono disporre di un consiglio di amministrazione, di un organo di vigilanza o di un altro organo simile indipendente dalla gestione e di un organo di audit interno indipendente. Infine, sono previste varie riserve a favore delle imprese individuali nonché specifiche competenze della FINMA per la concessione di eccezioni o agevolazioni.

Ai gestori di patrimoni collettivi, alle direzioni dei fondi e alle società di intermediazione mobiliare che dispongono di una forma di autorizzazione più ampia rispetto ai gestori patrimoniali e ai trustee si applicano requisiti differenziati e in parte più rigorosi in materia di organizzazione,

1 Per i dettagli cfr. le spiegazioni al numero 3.4.1.