Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine
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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo
1.3 Legge sugli istituti finanziari
La LIsFi contiene le condizioni di autorizzazione e di esercizio dell’attività che devono adempiere gli istituti finanziari. Questi ultimi vengono definiti in funzione della loro attività generale caratteristica. Le disposizioni sinora applicabili agli istituti finanziari regolamentati, e quindi le disposizioni sui gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale, sulle direzioni dei fondi e sui commercianti di valori mobiliari (ora rinominati società di intermediazione mobiliare) sono state in linea di principio riprese senza sostanziali cambiamenti dagli atti normativi vigenti (legge sugli investimenti collettivi [LICol; RS 951.31] e legge sulle borse [LBVM; RS 954.1]). Con la nuova legge anche i gestori di valori patrimoniali di istituti di previdenza o quelli di patrimoni individuali di clienti come pure i trustee sono regolamentati e sottoposti a una vigilanza prudenziale. I primi sono tenuti a soddisfare requisiti più severi rispetto ai gestori di patrimoni individuali e ai trustee.
La LIsFi prevede la concomitanza delle autorizzazioni, differenziata in base ai fornitori di servizi finanziari. La forma di autorizzazione più ampia, ovvero l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di banca, comprende ora anche le autorizzazioni «sottostanti». Questo nuovo regime di autorizzazione non esonera dal rispetto degli obblighi previsti per ogni attività esercitata, bensì unicamente dall’ottenimento formale di un’ulteriore autorizzazione. Dal suddetto regime è in parte esclusa la direzione del fondo, il cui scopo principale deve consistere nell’esercizio dell’attività del fondo di investimento.
Conformemente alla LIsFi i gestori di patrimoni collettivi, le direzioni dei fondi e le società di intermediazione mobiliare sono sottoposti alla vigilanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), mentre la vigilanza dell’osservanza delle prescrizioni della legislazione in materia di previdenza da parte dei gestori di valori patrimoniali di istituti di previdenza spetterà anche in futuro alle autorità di vigilanza competenti per gli istituti di previdenza. Il modello di vigilanza previsto per i gestori di patrimoni individuali e i trustee – nonché per i cosiddetti saggiatori del commercio secondo la legge sul controllo dei metalli preziosi (LCMP; RS 941.31) – si fonda sui seguenti principi:
– il rilascio dell’autorizzazione spetta alla FINMA;
– l’attività di vigilanza continua (insieme all’attività di verifica) sugli assoggettati alla vigilanza viene svolta – ed eccezione della vigilanza sul gruppo – dagli organismi di vigilanza che devono essere costituiti dagli attori del settore;
– gli organismi di vigilanza necessitano dell’autorizzazione della FINMA e sono assoggettati alla vigilanza di quest’ultima. Non sono autorità statali e di conseguenza l’attività di «enforcement» rimane di competenza della FINMA;
– gli organismi di vigilanza vigilano anche sul rispetto degli obblighi della legge sul riciclaggio di denaro (LRD; RS 955.0) e possono inoltre esercitare – nella funzione di organismi di autodisciplina (OAD) in virtù della LRD – la vigilanza sugli intermediari finanziari non sottoposti a vigilanza prudenziale, se sono riconosciuti quali OAD secondo la LRD.