Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine
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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo
all’investitore di prendere una decisione di investimento e venga in questo modo rispettato l’obiettivo di tutela. La base a tal fine è costituita dall’articolo 41 capoverso 2 LSerFi.
N. 2.2.5 Forma giuridica dell’emittente
Ad esempio società anonima, società in accomandita per azioni, società a garanzia limitata se vengono emessi buoni di godimento.
N. 2.3.1 Composizione
Nome e indirizzo professionale dei membri dell’organo direttivo (consiglio di amministrazione, gestione ecc.). Per gli organi, bisogna indicare l’indirizzo della sede principale.
N. 2.3.7
Se del caso occorre indicare la competente autorità di sorveglianza dei revisori estera riconosciuta secondo l’allegato 2 OSRev.
N. 2.4 Attività
Indicazioni sulle principali prospettive dell’attività dell’emittente rammentando che tali indicazioni sono caratterizzate da un certo grado di incertezza.
N. 2.7.3 Possibilità di modifica del capitale esistente
Nello schema della SIX figura un titolo diverso. Nel presente allegato si rinuncia a utilizzare questo titolo poiché deriva dal diritto della società anonima e per gli emittenti che hanno la propria sede all’estero in molti casi non è opportuno.
N. 2.7.6 Capitalizzazione e indebitamento
Una presentazione con un totale intermedio permette una chiara distinzione tra debiti e impegni eventuali.
N. 2.7.9 Titoli di partecipazione propri
Per gli emittenti che hanno la propria sede all’estero si applicano criteri comparabili.
N. 2.7.10 Azionisti importanti
Per gli emittenti i cui titoli di partecipazione non sono quotati in una borsa ai sensi dell’articolo 2 lettera a numero 1 LInFi, gli articoli 120 e seguenti LinFi e le disposizioni di esecuzione dell’OInFi-FINMA non sono applicabili. Tuttavia, le indicazioni sugli azionisti importanti sono rilevanti anche per gli emittenti senza quotazione, ragion per cui queste indicazioni devono essere pubblicate se l’emittente ne è in possesso.
N. 2.10.1 Conti annuali
Per le società di investimento una presentazione dell’attività e della sua evoluzione durante un determinato periodo è meno importante che per le società esercitanti altre attività. Rivestono maggiore interesse la strategia di investimento e gli investimenti effettuati. Per questo motivo, contrariamente allo Schema per titoli di partecipazione, per i prospetti in relazione a un’ammissione al commercio non si devono imperativamente pubblicare tre conti annuali verificati. Se però una società ha un «track record», questo deve essere pubblicato.