Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine

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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo

verso 2 LSerFi poiché l’esigenza di informazione degli investitori prevale. Una società è considerata società di investimento in primo luogo sulla base di considerazioni economiche. Gli aspetti formali sono secondari ai fini della definizione. Si tiene conto in particolare dei seguenti criteri:

– l’attività consiste principalmente nel collocare partecipazioni e nel conseguire redditi e utili di capitale da questi investimenti. Gli attivi si compongono di investimenti in azioni, in opzioni, in obbligazioni a tasso fisso e in altri strumenti finanziari;

– la società non ha alcuna attività operativa o imprenditoriale o quest’ultima è limitata;

– negli statuti, nel rapporto di gestione o in altri documenti (ad es. nelle presentazioni agli analisti) si asserisce che esiste una strategia di investimento (per settore, criteri geografici, investimenti alternativi ecc.);

– gli analisti esterni integrano la società in un confronto con altre società di investimento. Sul mercato la società è considerata una società di investimento;

– la società non esercita alcuna influenza o esercita soltanto un’influenza limitata sull’attività degli investimenti che essa detiene.

Bisogna tenere presente che non si tratta di un catalogo di criteri cumulativi. Ai fini della protezione degli investitori (requisiti più elevati in materia di trasparenza del regolamento aggiuntivo per le società di investimento) e dell’applicazione del principio della parità di trattamento è sufficiente un solo criterio per giustificare la qualifica di società di investimento.

Nota di sintesi

N. 1.6 Genere dei titoli di partecipazione

Ad esempio azioni nominative/azioni al portatore x o buoni di godimento y o buoni di partecipazione.

N. 1.10 In caso di offerta pubblica: le indicazioni principali sull’offerta

Bisogna elencare a titolo esemplificativo di quale genere di indicazioni si tratta. Ad esempio sintesi delle restrizioni di vendita, motivi dell’offerta, termine dell’offerta, «rump offering», mantenimento dei diritti di opzione ed eventuale negoziazione di tali diritti, pagamento e fornitura, indicazioni relative al gestore nell’offerta.

N. 1.11 In caso di ammissione al commercio: le indicazioni principali sull’ammissione al

commercio

Bisogna elencare a titolo esemplificativo di quale genere di indicazioni si tratta. Ad esempio sede di negoziazione, primo giorno di negoziazione previsto, genere di ammissione (quotazione o ammissione al commercio). L’emittente definisce cosa concretamente considera indicazioni principali.

Indicazioni sull’emittente (modulo di registrazione)

Secondo l’articolo 44 LSerFi il prospetto può constare di più documenti distinti, ma in questo caso va rispettata la suddivisione indicata all’articolo 44 capoverso 2 LSerFi. A fini di chiarezza, si propone di denominare le indicazioni sull’emittente «modulo di registrazione».

Se caratteristiche particolari dell’emittente relative ad esempio alla sua attività o alla sua organizzazione (segnatamente per gli emittenti la cui sede è all’estero) lo giustificano, l’organo di verifica deve avere la possibilità di rinunciare alla pubblicazione di determinate indicazioni ed eventualmente esigere la pubblicazione di altre. Il contenuto del prospetto deve poter essere adeguato a circostanze particolari affinché il prospetto contenga le indicazioni che permettono