Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine
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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo
N. 2.10.3 Verifica dei conti annuali
Si rinuncia alla formulazione «firma giuridicamente valida» poiché non in tutti i Paesi i rapporti degli organi di revisione vengono firmati. Ovviamente non deve trattarsi di una bozza, ma della versione finale del rapporto.
Indicazioni sui valori mobiliari (descrizione dei valori mobiliari)
Secondo l’articolo 44 LSerFi il prospetto può constare di più documenti distinti, ma in questo caso va rispettata la suddivisione indicata all’articolo 44 capoverso 2 LSerFi. A fini di chiarezza per gli utenti del diritto, si propone di denominare le indicazioni sui valori mobiliari «descrizione dei valori mobiliari».
Se caratteristiche particolari dei titoli di partecipazione relative ad esempio ai diritti ad essi connessi lo giustificano, l’organo di verifica deve avere la possibilità di rinunciare alla pubblicazione di determinate indicazioni ed eventualmente esigere la pubblicazione di altre. Il contenuto del prospetto deve poter essere adeguato a circostanze particolari affinché il prospetto contenga le indicazioni che permettono all’investitore di prendere una decisione di investimento e venga in questo modo rispettato l’obiettivo di tutela. La base a tal fine è costituita dall’articolo 41 capoverso 2 LSerFi.
4.1.11 Allegato 6: Contenuto minimo del prospetto per investimenti collettivi di capitale
Relativamente al prospetto per investimenti collettivi di capitale è opportuno riprendere, con alcuni adeguamenti marginali, le regole di cui all’allegato 1 OICol.
4.1.12 Allegati 9–13: Contenuto, presentazione grafica e dimensioni del foglio informativo di base
4.1.12.1 Allegato 9: Modello del foglio informativo di base
Gli allegati 9–13 disciplinano il contenuto, la presentazione grafica e le dimensioni del foglio informativo di base. L’allegato 9 contiene il modello del foglio informativo di base e ne prescrive la presentazione grafica, le dimensioni e il contenuto. Le prescrizioni specifiche al contenuto sono precisate negli allegati 10–13.
I produttori devono rispettare l’ordine di successione e i titoli delle sezioni nel modo prescritto dal modello. I titoli delle sezioni sono «Scopo», «Prodotto», «Che genere di prodotto è?», «Quali sono i rischi e cosa potrei ottenere in cambio?», «Cosa accade se [nome dell’emittente] non è in grado di effettuare il pagamento?», «Quali sono i costi?», «Come posso presentare reclamo?» e «Altre indicazioni pertinenti». Per l’ordine di successione delle indicazioni all’interno delle singole sezioni, la lunghezza delle stesse e la disposizione delle interruzioni di pagina non sono previste prescrizioni, poiché queste sarebbero sproporzionate. Non esistono praticamente prescrizioni neppure per i caratteri e le loro dimensioni. Va però tenuto presente che nella versione stampata il foglio informativo di base non può superare la lunghezza massima complessiva di tre pagine di formato A4 e che le dimensioni dei caratteri non devono compromettere la comprensione.