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Consultazione 2018/78: Modifica della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità) · 13 pagine
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14. Legge federale del 4 ottobre 200220 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile
Art. 72 cpv. 5
Abrogato
15. Legge del 12 giugno 200921 sull’IVA
Art. 76 cpv. 2
Abrogato
16. Legge federale del 14 dicembre 199022 sull’imposta federale diretta
Art. 112a cpv. 1bis
Abrogato
17. Legge federale del 14 dicembre 199023 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni
Art. 39 cpv. 4
Abrogato
18. Legge federale del 18 dicembre 201524 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali
Sostituzione di un’espressione
Nell’articolo 20 «numero d’assicurato AVS» è sostituito con «numero AVS».
Art. 2 cpv. 1 lett. f
1 Nella presente legge s’intende per:
f. numero d’identificazione fiscale svizzero per persone fisiche: il numero AVS secondo la legge federale del 20 dicembre 194625 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;
20 RS 520.1
21 RS 641.20
22 RS 642.11
23 RS 642.14
24 RS 653.1
25 RS 831.10