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Consultazione 2018/78: Modifica della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità) · 13 pagine

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competenza e dalle organizzazioni e persone di cui all’articolo 153c capoverso 1 lettera b;

b. i Cantoni, per le banche dati gestite da unità delle amministrazioni cantonali e comunali e dalle organizzazioni e persone di cui all’articolo 153c capoverso 1 lettera a numeri 4 e 5, se la legislazione cantonale o comunale prevede l’utilizzazione sistematica del numero AVS.

2 In vista dell’analisi dei rischi, esse tengono un elenco delle banche dati in cui è utilizzato sistematicamente il numero AVS.

Art. 153f Obblighi di collaborare

Le autorità, organizzazioni e persone che utilizzano sistematicamente il numero AVS devono prestare aiuto all’Ufficio centrale di compensazione nello svolgimento dei suoi compiti. Hanno in particolare i seguenti obblighi di collaborare:

a. comunicare all’Ufficio centrale di compensazione l’utilizzazione sistematica del numero AVS;

b. autorizzare controlli da parte dell’Ufficio centrale di compensazione, mettergli a disposizione i dati necessari per la verifica del numero AVS e fornirgli le informazioni necessarie al riguardo;

c. apportare al numero AVS i correttivi ordinati dall’Ufficio centrale di compensazione.

Art. 153f Comunicazione del numero AVS nell’ambito dell’esecuzione del

diritto cantonale o comunale

Le autorità, organizzazioni e persone che utilizzano sistematicamente il numero AVS nell’ambito dell’esecuzione del diritto cantonale o comunale possono comunicare il numero AVS, se non vi si oppongono interessi manifestamente degni di protezione della persona interessata e se tale comunicazione:

a. è necessaria per adempiere i loro compiti, in particolare per verificare il numero AVS;

b. è indispensabile al destinatario per adempiere i suoi compiti legali; o

c. nel caso specifico, è stata consentita dalla persona interessata.

Art. 153h Emolumenti

Il Consiglio federale può prevedere emolumenti per i servizi che l’Ufficio centrale di compensazione fornisce in relazione all’utilizzazione sistematica del numero AVS al di fuori dell’AVS.

Art. 153i Disposizioni penali relative alla parte quarta

1 Chi utilizza sistematicamente il numero AVS al di fuori dell’AVS senza esservi autorizzato secondo l’articolo 153c è punito con una pena pecuniaria.