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Consultazione 2018/78: Modifica della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità) · 13 pagine
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b. nei rapporti con un servizio o un’istituzione che ha il diritto di utilizzarlo sistematicamente al di fuori dell’AVS.
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Il numero AVS non deve essere composto in modo tale da permettere di risalire alla persona cui esso è assegnato.
Art. 50d–50g
Abrogati
Art. 71 cpv. 4 lett. a
4 L’Ufficio centrale tiene:
a. un registro centrale degli assicurati che contiene sia i numeri AVS assegnati agli assicurati sia le casse di compensazione che tengono un conto individuale per un assicurato;
Art. 87 ottavo comma, art. 88 quarto comma e art. 89
Abrogati
Art. 93 bis cpv. 1
1 L’Ufficio centrale di compensazione confronta periodicamente i numeri AVS delle persone dei settori dell’asilo e degli stranieri comunicatigli dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) per le quali i Cantoni ricevono indennizzi a titolo forfettario con le registrazioni nei conti individuali notificategli dalle casse di compensazione.
Titolo dopo l’art. 153a
Parte quarta: Utilizzazione sistematica del numero AVS al di fuori dell’AVS
Art. 153b Definizione
Per utilizzazione sistematica del numero AVS secondo l’articolo 50c si intendono il collegamento di dati personali con il numero AVS, intero, parziale o in forma modificata, e l’elaborazione in forma strutturata di tali dati.
Art. 153c Aventi diritto
1 Solo le seguenti autorità, organizzazioni e persone sono autorizzate a utilizzare sistematicamente il numero AVS:
a. nella misura in cui è necessario per l’adempimento dei loro compiti legali:
1. i dipartimenti federali e la Cancelleria federale,
2. le unità decentrate dell’Amministrazione federale,
3. le unità delle amministrazioni cantonali e comunali nella misura prevista dal diritto cantonale,