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Consultazione 2018/78: Modifica della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità) · 13 pagine
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4. le organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato che non appartengono alle amministrazioni di cui ai numeri 1–3 e cui sono conferiti compiti amministrativi dalla legislazione federale, cantonale o comunale oppure da un contratto, se la pertinente legislazione prevede l’utilizzazione sistematica del numero AVS,
5. le istituzioni preposte all’educazione;
b. le imprese di assicurazione private nei casi di cui all’articolo 47a della legge del 2 aprile 19084 sul contratto d’assicurazione.
2 Esse non possono utilizzare sistematicamente il numero AVS negli ambiti in cui la legislazione lo esclude.
Art. 153d Misure tecniche e organizzative
Le autorità, organizzazioni e persone autorizzate all’utilizzazione sistematica del numero AVS possono utilizzarlo solo se hanno adottato le seguenti misure tecniche e organizzative:
a. limitare l’accesso a banche dati contenenti il numero AVS alle persone che necessitano del numero AVS per l’adempimento dei propri compiti e limitare di conseguenza i diritti di lettura e scrittura nelle banche dati elettroniche;
b. designare una persona responsabile per l’utilizzazione sistematica del numero AVS;
c. provvedere a che le persone con diritto di accesso siano informate, nell’ambito della formazione e del perfezionamento, sul fatto che il numero AVS può essere utilizzato unicamente per lo svolgimento dei compiti ed essere comunicato soltanto secondo le prescrizioni legali;
d. adottare misure conformi al livello di rischio e allo stato della tecnica per garantire la sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati, provvedendo in particolare a cifrare in modo conforme allo stato della tecnica le banche dati con serie di dati contenenti il numero AVS che vengono trasmesse attraverso una rete pubblica;
e. definire la procedura da seguire in caso di accesso abusivo a banche dati o di utilizzazione abusiva delle medesime.
Art. 153e Analisi dei rischi
1 Le seguenti unità svolgono periodicamente un’analisi dei rischi che tiene conto soprattutto del rischio di un collegamento illecito di più banche dati:
a. i dipartimenti federali e la Cancelleria federale, per le banche dati gestite dai medesimi e per le banche dati gestite dalle autorità, organizzazioni e persone di cui all’articolo 153c capoverso 1 lettera a numeri 2 e 4, dalle istituzioni preposte all’educazione nel loro ambito di