Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 68 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica della LSA

dell’11 aprile 18896 sull’esecuzione e sul fallimento (LEF) è espressamente esclusa (cfr. art. 53 cpv. 2), attualmente mancano le basi giuridiche per svolgere una procedura di risanamento nelle imprese di assicurazione. Viceversa, per le banche esiste da alcuni anni una regolamentazione speciale del risanamento (cfr. art. 2832 della legge dell’8 novembre 19347 sulle banche; LBCR).

In assenza di norme, la FINMA può unicamente disporre «provvedimenti conservativi» se gli interessi degli assicurati sono messi in pericolo, ad esempio a causa delle difficoltà finanziarie di un’impresa di assicurazione (art. 51). Questi provvedimenti, pur comprendendo espressamente il trasferimento del portafoglio a un’altra impresa di assicurazione (art. 51 cpv. 2 lett. d), non prevedono né misure che intervengano sul capitale né la possibilità di tangere diritti di terzi affinché il risanamento abbia esito positivo.

Con tali premesse, in base al diritto vigente la FINMA nel caso in questione è di fatto obbligata a dichiarare il fallimento, anche se l’impresa di assicurazione coinvolta potrebbe essere risanata. Questa circostanza può provocare risultati urtanti (soprattutto a scapito degli assicurati). Segnatamente nell’ambito delle assicurazioni malattie e sulla vita, gli assicurati hanno di regola un maggiore interesse a proseguire i loro contratti di assicurazione piuttosto che a rescinderli in seguito a fallimento dell’impresa di assicurazione. In questo ambito, per loro è spesso difficoltoso ottenere una copertura assicurativa analoga presso un altro assicuratore (a causa delle riserve dovute a malattie preesistenti o all’età e dei premi più elevati). Nella maggior parte dei casi, per gli assicurati il risanamento di un’impresa di assicurazione sarebbe dunque più favorevole rispetto alla dichiarazione di fallimento.

Contenuto della modifica

La regolamentazione del risanamento per le assicurazioni necessita di disposizioni formali e materiali. Dal punto di vista formale occorrono le necessarie basi giuridiche che consentano alla FINMA di avviare e svolgere una procedura di risanamento e di emanare le necessarie disposizioni d’esecuzione. Le disposizioni materiali disciplinano segnatamente le misure di risanamento, ad esempio il trasferimento del portafoglio a un’altra impresa di assicurazione o a una società subentrante oppure il mantenimento del portafoglio nell’impresa di assicurazione esistente, sempre con la possibilità di tangere eventualmente i diritti dei creditori. Tra le misure ipotizzabili che riguardano il capitale si annoverano, ad esempio, la riduzione e il successivo aumento del capitale azionario o la trasformazione di determinati crediti in diritti di partecipazione (bail-in), osservando il principio che nessun creditore può essere svantaggiato rispetto a quanto sarebbe avvenuto in caso di fallimento dell’impresa di assicurazione (no creditor worse off than in liquidation).

La procedura di risanamento è finalizzata a evitare il rischio di insolvenza. L’impresa di assicurazione deve essere organizzata in modo tale da superare le situazioni di emergenza finanziaria e impedire la procedura fallimentare. Conformemente allo scopo della LSA, la procedura di risanamento ha come obiettivo principale la protezione degli assicurati. Da questa finalità può, ma non deve imperativamente risultare

6 RS 281.1

7 RS 952.0