Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 68 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica della LSA

la sopravvivenza dell’impresa di assicurazione in questione mediante risanamento. Quest’ultimo sarà focalizzato sul mantenimento del portafoglio degli assicurati. Ciò può tradursi, se possibile, nel trasferimento del portafoglio a un’altra impresa di assicurazione. È altresì ipotizzabile che un fallimento dell’impresa assicurativa e, quindi, l’immediata risoluzione dei contratti assicurativi siano evitati mediante il risanamento nell’intento di adempiere in via ordinaria gli obblighi derivanti dai contratti assicurativi in essere senza stipularne di nuovi, per poi esonerare la società dalla sorveglianza degli assicuratori (cosiddetto run off). Di norma, un’impresa di assicurazione successivamente a un’operazione di risanamento viene posta in liquidazione ordinaria.

3.1.2 Sistema di regolamentazione e di sorveglianza basato sulla protezione dei clienti Normativa vigente

Fondamentalmente la LSA è basata su un’esigenza unitaria di protezione degli assicurati. In altri termini, ai sensi del diritto in materia di sorveglianza non si effettuano una valutazione e una differenziazione sistematiche tra le diverse esigenze di protezione degli assicurati (privati, piccole e medie imprese, grandi clienti, assicuratori diretti), pertanto le esigenze prudenziali non sono categorizzate. Solo con il disciplinamento della riassicurazione l’applicabilità delle disposizioni della LSA in materia di protezione (cfr. art. 35) è stata oggetto di una differenziazione. Il diritto vigente differenzia quindi soltanto il grado di regolamentazione e di sorveglianza, maggiore per gli assicuratori che operano nel settore dell’assicurazione diretta e minore per quelli che operano nell’ambito della riassicurazione.

Contenuto della modifica

Con la modifica, il grado di regolamentazione e di sorveglianza nei confronti dell’assicuratore non dipenderà dallo scopo dei suoi principali rapporti assicurativi (assicurazione diretta o riassicurazione), bensì dall’esigenza di protezione dei suoi assicurati. Devono pertanto essere definiti diversi segmenti di assicurati. In questa ottica anche l’attività di assicurazione diretta potrebbe essere assoggettata a una regolamentazione e a una sorveglianza di minore intensità, purché gli stipulanti dei contratti siano professionisti (come i grandi clienti). Ad esempio, qualora l’assicuratore avesse soltanto stipulanti professionisti, sarebbe possibile rinunciare alle disposizioni riguardanti la garanzia delle pretese degli assicurati (patrimonio vincolato), poiché gli stipulanti professionisti sono in grado di adottare opportune misure cautelari di loro iniziativa. Inoltre, gli stipulanti professionisti sono capaci di valutare la stabilità finanziaria dell’impresa di assicurazione a cui fanno capo e i dettagli del contratto assicurativo.

3.1.3 Regole di condotta per gli intermediari assicurativi

Nel corso dei dibattiti riguardanti la LSerFi, il Parlamento ha deciso che le regole di condotta previste in questa legge per i fornitori di servizi finanziari, più precisamente gli obblighi di informazione e documentazione vigenti nel rapporto con i clienti, non si possano applicare direttamente al settore assicurativo, e che tali regole debbano piuttosto essere oggetto di una procedura di consultazione distinta nell’ambito della