Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 68 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica della LSA
si applicano per analogia, pertanto, in assenza di un organo di mediazione, il Consiglio federale procede a istituirlo.
È stata respinta l’idea di introdurre, invece di un organo di mediazione, l’obbligo per gli intermediari assicurativi di stipulare un’assicurazione di responsabilità civile professionale con estensione della responsabilità, con la quale le controversie tra intermediari e clienti sarebbero in ultima istanza portate davanti all’impresa di assicurazione in questione. Questa soluzione avrebbe lo svantaggio che un organo di mediazione sarebbe a disposizione di una parte del mercato assicurativo, ma non ’dell’altra. Ma una simile soluzione si rivela chiaramente inadeguata soprattutto perché prevede che un cliente insoddisfatto si possa rivolgere non a un organo neutrale, ma a un assicuratore di responsabilità civile professionale che, tra l’altro, si viene a trovare in un conflitto d’interessi in quanto eventuale garante.
3.1.5 Altre tematiche
Dai pareri ricevuti dal settore assicurativo e dalla FINMA è emerso che, oltre alle tematiche menzionate ai numeri 1.2.1–1.2.4, è avvertita l’esigenza di ulteriori modifiche, ’ora inserite nel progetto posto in consultazione:
– Sono state esaminate le disposizioni penali previste dalla LSA ed è stato deciso di mantenere soltanto quelle che rispondono a importanti esigenze prudenziali, nell’intento di rafforzare la sorveglianza e di sgravare le autorità di perseguimento penale evitando procedure di scarsa utilità. Il testo così adeguato si armonizza inoltre con le nuove disposizioni penali della LSerFi, semplificate rispetto a quelle contenute nel messaggio del Consiglio federale, nella versione approvata dalle Camere federali il 15 giugno 2018.
– Con la revisione del diritto in materia di sorveglianza degli assicuratori negli anni 20042006, sono state introdotte per la prima volta nella LSA disposizioni particolari che considerano la prospettiva del gruppo. Tuttavia, questa sorveglianza di gruppi non è a sé stante, bensì complementare all’ottica del singolo istituto (art. 66, primato della sorveglianza individuale). La sorveglianza di gruppi deve essere ulteriormente rafforzata, ad esempio introducendo anche a livello di gruppo l’obbligo di ottenere l’autorizzazione dalla FINMA delle nomine e dei cambiamenti di persone che devono fornire la garanzia di un’attività irreprensibile. Ciò permette un disciplinamento unitario e coerente nella sorveglianza dei singoli istituti e dei gruppi.
– La sorveglianza di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera b prevista per le imprese di assicurazione con sede all’estero che hanno una succursale in Svizzera, ma esercitano esclusivamente all’estero (ossia «a partire dalla Svizzera») è formulata in modo più chiaro e completata con una disposizione in base alla quale anche l’attività di riassicurazione esercitata in Svizzera o a partire dalla Svizzera da succursali in Svizzera di imprese di assicurazione con sede all’estero sottostà alla sorveglianza.
– Il Test svizzero di solvibilità (Swiss Solvency Test, SST) è un sistema basato sul rischio per determinare la solvibilità delle imprese svizzere di assicurazione. Da un punto di vista materiale, il test SST è già implicitamente anco-