Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 68 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica della LSA

rato nella LSA, ma nei riformulati articoli 9–9b trova una base formale inequivocabile. Contestualmente è stata eliminata la terminologia non più aggiornata, ancora orientata alle vecchie disposizioni sulla solvibilità. Il presente progetto non modifica tuttavia i criteri di ponderazione, poiché la necessaria specificazione non può senz’altro avvenire a livello di legge.

– Secondo l’attuale articolo 27 capoverso 2, in singoli casi giustificati la FINMA può esonerare un’impresa di assicurazione dall’obbligo di istituire un organo di audit interno. Una deroga di tale portata non è più giustificabile nell’attuale contesto finanziario. Inoltre, questa deroga è stata oggetto di discussione nell’ambito della procedura dell’UE di riconoscimento dell’equivalenza. L’UE ne auspica l’abrogazione.

3.2 Spiegazione e valutazione della soluzione proposta

3.2.1 Risanamento delle imprese di assicurazione

Alla luce di quanto esposto sinora, introdurre la regolamentazione del risanamento per le imprese di assicurazione è non solo opportuno nei tempi attuali, ma anche imprescindibile. L’obbligo di fatto di dichiarare il fallimento da parte della FINMA deve essere sostituito da una regolamentazione del risanamento che tenga in adeguata considerazione le circostanze caso per caso ai fini delle possibilità di un risanamento. La regolamentazione proposta si basa sulle disposizioni previste per il risanamento delle banche, pur considerando specifiche esigenze in ambito assicurativo. In particolare, è stato tenuto conto che gli stipulanti hanno interessi contrattuali diversi rispetto ai clienti bancari. Nella stragrande maggioranza dei casi, l’interesse preponderante degli stipulanti consiste nel mantenere in essere i loro contratti assicurativi, soprattutto perché un cambiamento di assicuratore può rivelarsi molto difficoltoso (per es. nell’ambito dell’assicurazione malattie complementare). L’interesse a ottenere il rimborso del premio pagato per la durata residua del contratto assicurativo in questione risulta perlopiù secondario.

3.2.2 Sistema di regolamentazione e di sorveglianza basato sulla protezione dei clienti

Con la categorizzazione degli stipulanti si intende creare un regime di regolamentazione e di sorveglianza graduato che consenta alle imprese di assicurazione di ottenere il necessario livello di protezione. In tal modo, il principio della proporzionalità trova spazio anche nell’ambito della sorveglianza. Dal momento che nel settore assicurativo l’obiettivo della regolamentazione e della sorveglianza è logicamente meno orientato alla protezione del funzionamento (stabilità del sistema) rispetto al settore bancario, una modifica ’del grado di regolamentazione non comporta rischi insostenibili per la piazza finanziaria. Con questo sistema la Svizzera vuole piuttosto rimanere competitiva a livello internazionale senza compromettere l’equivalenza con la normativa dell’Unione europea. Inoltre, gli adeguamenti non devono mirare a imporre nuove strutture ai gruppi assicurativi (ad es. non deve essere richiesta una separazione