Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 68 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica della LSA
modifica della LSA. In adempimento del mandato parlamentare, il presente progetto prevede tali disposizioni, sintonizzandole sulle esigenze specifiche degli assicurati. Ad esempio, prima di raccomandare un’assicurazione sulla vita qualificata l’intermediario assicurativo deve verificare se il prodotto in questione è appropriato per l’assicurato e quali siano le conoscenze e l’esperienza di cui questi dispone. Inoltre, l’intermediario assicurativo è tenuto a documentare quale assicurazione sulla vita qualificata sia stata stipulata, le conoscenze ed esperienze rilevate dello stipulante e l’avvenuta verifica dell’appropriatezza. In aggiunta, l’intermediario assicurativo non vincolato deve informare gli stipulanti riguardo all’indennità che riceve da terzi in relazione alla fornitura del servizio. In proposito è anche precisato che un intermediario assicurativo non può operare simultaneamente come intermediario assicurativo vincolato e non vincolato, poiché quest’ultimo intrattiene un rapporto di fiducia con gli assicurati.
3.1.4 Procedura di mediazione
Gli organi di mediazione corrispondono agli standard internazionali e sono conformi alla consolidata tradizione della procedura di conciliazione. Entrambe le parti devono avere la possibilità di invocare un organo di mediazione indipendente, imparziale, con specifiche conoscenze specialistiche e riconosciuto dallo Stato, senza in tal modo limitare i diritti e le garanzie procedurali generali. Piuttosto, lo strumento alternativo, ragionevole e di provata efficacia della composizione consensuale delle controversie completa e rafforza l’applicazione giudiziale del diritto.
Nell’ambito delle assicurazioni private esiste già un organo di mediazione nella forma della Fondazione Ombudsman dell’assicurazione privata e della Suva (organo di mediazione nel campo assicurativo). Inoltre, l’organo di mediazione nell’ambito dell’assicurazione malattie è competente anche in materia di assicurazioni complementari ai sensi della legge del 2 aprile 19088 sul contratto d’assicurazione (LCA). Questi esempi hanno dimostrato la propria validità e il presente progetto non intende metterli in discussione. Tuttavia, in analogia ai principi stabiliti dal Parlamento nella LSerFi per i fornitori di servizi finanziari, per le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi dovrà ora essere sancito l’obbligo di affiliarsi a un organo di mediazione. Si è tuttavia ritenuto opportuno non limitare questo obbligo di affiliazione agli offerenti che propongono assicurazioni sulla vita qualificate, bensì estenderlo a tutti gli offerenti di prodotti assicurativi, analogamente a quanto avviene per il campo di attività dell’attuale organo di mediazione assicurativa. In ambito assicurativo rappresenta una novità anche la necessità per gli organi di mediazione di ottenere il riconoscimento (da parte del Dipartimento federale delle finanze DFF), vincolato a determinati requisiti basilari.
Viene quindi lasciata al ramo assicurativo la facoltà di organizzare la propria procedura di mediazione entro queste prescrizioni minime legali ’mediante un organismo di’ autodisciplina. È ipotizzabile che l’attuale organo di mediazione assicurativa estenda la sua attività a tutte le imprese di assicurazione assoggettate all’obbligo di affiliazione, e che gli intermediari assicurativi indipendenti istituiscano un proprio organo di mediazione. Le disposizioni della LSerFi riguardanti il sistema di mediazione