Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 68 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 61Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo concernente la modifica della LSA

Cpv. 2

Salvo diverso accordo, l’intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione deve, su richiesta dello stipulante, consegnare una copia fisica dei documenti o una forma fisicamente percettibile dei dati elettronici.

Art. 81 Procedura

Cpv. 1

Lo stipulante deve fare valere il suo diritto alla consegna mediante richiesta scritta all’intermediario assicurativo o all’impresa di assicurazione che, dopo la ricezione, ha 30 giorni di tempo per far pervenire una copia dei documenti e del dossier allo stipulante.

Cpv. 2

La prima consegna è finalizzata a garantire la trasparenza reciproca nella relazione contrattuale e non giustifica alcun diritto all’indennizzo o al risarcimento delle spese. L’obbligo corrispondente è direttamente connesso all’adempimento, in ogni caso richiesto, degli obblighi prudenziali di documentazione, di rendiconto e d’informare.

Cpv. 3

Un rifiuto o una consegna solo parziale da parte dell’intermediario assicurativo o dell’impresa di assicurazione può essere determinante in una lite successiva tra le stesse parti nella decisione sulle spese giudiziarie, in quanto un caso simile potrebbe indurre un intermediario assicurativo o un’impresa di assicurazione ad adire le vie legali in buona fede.

Capitolo 7a Mediazione

Art. 82 Principio

Il collaudato principio «prima conciliare, poi giudicare», da tempo recepito nel diritto processuale civile svizzero (cfr. attuale art. 197 Codice di procedura civile23), deve valere per le controversie di diritto civile tra intermediari assicurativi e imprese di assicurazione, da un lato, e i loro stipulanti, dall’altro, ed essere esplicitamente sancito.

Ciò è anche conforme agli attuali standard riconosciuti a livello internazionale, segnatamente alle raccomandazioni del G20 e della Banca Mondiale24 nonché al diritto dell’Unione europea25. Considerando le peculiarità di natura effettiva e giuridica di queste controversie, in futuro le rispettive procedure di mediazione dovranno essere

23 RS 272

24 G20 High-Level Principles on Financial Consumer Protection, ottobre 2011; Banca mondiale, Resolving Disputes between Consumers and Financial Businesses: Fundamentals for a Financial Ombudsman, gennaio 2012.

25 Cfr. direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE, GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63 (Direttiva sull’ADR per i consumatori) nonché l’art. 53 par. 1 MiFID.