Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 68 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica della LSA
Art. 77 Solvibilità
Con le modifiche apportate si statuisce in maniera speculare che le disposizioni sulla solvibilità valgono per i conglomerati assicurativi come per le singole imprese di assicurazione. I requisiti sono identici, ciò che viene affermato al capoverso 2 con il rinvio agli articoli 9–9b.
Art. 79bisPiano d’esercizio
Cpv. 1
La lettera G del piano d’esercizio deve ora applicarsi alla società madre del conglomerato in modo tale che il personale dirigente della holding, ovvero della sede sociale, possa essere sottoposto a un obbligo di approvazione.
Alla FINMA viene altresì conferita la facoltà di dichiarare, mediante decisione, applicabili le regole che riguardano la lettera G del piano d’esercizio anche alle altre società del conglomerato importanti.
Cpv. 2
Il capoverso 2 è formulato come «disposizione potestativa». La FINMA eserciterà questa competenza solo se lo ritiene giustificato alla luce delle specifiche circostanze.
Capitolo 7 Consegna di documenti agli stipulanti
Le nuove disposizioni sulla consegna di documenti si rifanno alle prescrizioni per i fornitori di servizi finanziari come previso agli articoli 72 e 73 LSerFi.
Art. 80 Diritto
Per l’applicazione efficace del diritto è necessario che sia gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione, da un lato, sia gli stipulanti, dall’altro, conoscano a sufficienza la relazione d’affari e il rapporto giuridico. Di conseguenza, questa disposizione conferisce agli stipulanti un diritto alla consegna di una copia del dossier del cliente nonché di tutti i documenti prodotti dall’intermediario assicurativo o dall’impresa di assicurazione nell’ambito della relazione d’affari. In questo modo viene colmata una lacuna nella protezione del cliente presente nel diritto vigente, sempre che finora tale diritto non emergesse già dai principi generali del diritto contrattuale, segnatamente il principio della buona fede. La disposizione contempla sia documenti o dossier in forma cartacea sia documenti, file o registrazioni di ogni genere su supporti elettronici purché si tratti di informazioni o documentazioni determinanti che l’intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione deve tenere (cfr. ad es. gli art. 30b, 39h, 45 e 45a). Sono esclusi i documenti di mero uso interno come studi preliminari, appunti o bozze (di contratto), in riferimento ai quali non esiste alcun obbligo d’informare o di documentazione, e che pertanto non sono rilevanti per la verifica del comportamento conforme al contratto e alla legge dell’intermediario assicurativo o dell’impresa di assicurazione (cfr. DTF 139 III 49 consid. 4.). Parimenti esclusa è la corrispondenza intercorsa con l’organo di mediazione nell’ambito di una controversia, anche se questa dovesse trovarsi nel dossier del cliente.