Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/86: Revisione totale dell'ordinanza riguardante l'inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere (OISOS) · 15 pagine

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1. Situazione iniziale

Conformemente all’articolo 78 della Costituzione federale (Cost.)1, la Confederazione è tenuta, nell’adempimento dei suoi compiti, ad avere cura dei paesaggi, dei siti caratteristici, dei luoghi storici nonché dei monumenti naturali e culturali, e a conservarli integri quando l’interesse pubblico lo richieda. La legge federale del 1° luglio 19662 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) concretizza quanto stabilito dalla Costituzione federale: l’articolo 5 obbliga il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, a compilare gli inventari degli oggetti d’importanza nazionale.

Visto l’articolo 5 LPN, il 9 settembre 1981 il Consiglio federale ha emanato l’inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d’importanza nazionale (ISOS) e la relativa ordinanza (OISOS)3. Conformemente a quanto stabilito dalla legge, l’ISOS enumera e documenta gli insediamenti di maggior valore in Svizzera e significativi a livello nazionale.

Una perizia legale commissionata dall’UFC nel 2015 aveva confermato la necessità di sottoporre l’OISOS a una revisione alla luce dell’importanza dell’ISOS dopo la decisione del Tribunale federale Rüti (ZH)4 del 1° aprile 2009. In virtù del principio di legalità, l’OISOS avrebbe dovuto essere armonizzata con le altre due ordinanze sorelle (ordinanza riguardante l’inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali OIFP5 e ordinanza riguardante l’inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera OIVS6) e contenere criteri più precisi riguardo agli oggetti da rilevare.

Infine, la mozione 17.4308 Regazzi «Chiarire i criteri di valutazione delle opere architettoniche e degli insediamenti in vista della loro iscrizione nell’ISOS» del 15 dicembre 2017, accolta dalle due Camere, incarica il Consiglio federale di completare l’OISOS con un catalogo di criteri vincolanti che indichi quali requisiti deve assolutamente soddisfare un insediamento per poter essere iscritto nell’ISOS.

2. Oggetto della consultazione

Il contenuto dell’ordinanza riveduta è disciplinato in gran parte dagli articoli 5 e 6 LPN. L’OISOS si differenzia dalla versione precedente principalmente nei punti seguenti:

− la struttura e l’entità del testo dell’ordinanza ricalcano quelle dell’OIVS del 2010 e dell’OIFP

del 2017, nella misura in cui ciò appare opportuno considerata la diversità della natura degli oggetti;

− l’OISOS riveduta contiene un catalogo di criteri vincolanti per gli oggetti da rilevare;

− l’OISOS riveduta tiene conto della giurisprudenza del Tribunale federale relativa agli

articoli 5 e 6 LPN;

1 RS 101

2 RS 451

3 RS 451.12

4 DTF 135 II 209

5 RS 451.11

6 RS 451.13